Sentenza 132/1985 (ECLI:IT:COST:1985:132)
Massima numero 10871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  02/05/1985;  Decisione del  02/05/1985
Deposito del 06/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10869  10870  10872  10873


Titolo
SENT. 132/85 C. DIRITTI INVIOLABILI DELL'UOMO - COSTITUZIONE, ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE - DANNO ALLA PERSONA DERIVANTE DA SINISTRO AEREO -INCIDENZA SUL BENE SUPREMO DELLA VITA - TUTELA COSTITUZIONALE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - ESTENSIONE AI PROSSIMI CONGIUNTI DELLA VITTIMA - FONDAMENTO.

Testo
I diritti che s'inquadrano nello schema della disposizione di cui all'art. 2 Cost. sono riconosciuti non solo al singolo, ma all'uomo nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalita', ivi compresa quella naturale societa', fondata sul matrimonio, che, secondo la definizione dello stesso costituente, e' la famiglia. Pertanto, in quanto il danno alla persona derivante da sinistro aereo incide sulla salvezza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che corre tra la vittima del sinistro ed i componenti del suo nucleo familiare, con la serie di diritti e doveri reciproci da esso scaturenti, la tutela costituzionale del diritto al risarcimento, che trova fondamento nell'articolo surrichiamato, non puo' non estendersi ai prossimi congiunti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte