Sentenza 132/1985 (ECLI:IT:COST:1985:132)
Massima numero 10872
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
02/05/1985; Decisione del
02/05/1985
Deposito del 06/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 132/85 D. TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - TRASPORTO AEREO - LIMITE ALLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE - TUTELA DEL DANNEGGIATO IN IPOTESI DI SINISTRO - DEROGA AL PRINCIPIO DEL RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO - ESIGENZA DI COMPATIBILITA' CON L'ATTIVITA' D'IMPRESA DEL VETTORE EX ART. 41 COST. - CONSOLIDAMENTO, NELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE DEL PRINCIPIO DI IMPUTAZIONE DEL SINISTRO AL VETTORE A TITOLO DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA - AMMISSIBILITA' DI UN LIMITE QUANTITATIVO NELL'AMMONTARE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO PURCHE' INTEGRATO DA UN CONGEGNO DI ADEGUAMENTO - TUTELA COSTITUZIONALE DI UN SERIO RISTORO DEL DANNEGGIATO - CRITERI PER LA VERIFICA DELLA SUA CONGRUITA'.
SENT. 132/85 D. TRATTATI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI - TRASPORTO AEREO - LIMITE ALLA RESPONSABILITA' DEL VETTORE - TUTELA DEL DANNEGGIATO IN IPOTESI DI SINISTRO - DEROGA AL PRINCIPIO DEL RISARCIMENTO INTEGRALE DEL DANNO - ESIGENZA DI COMPATIBILITA' CON L'ATTIVITA' D'IMPRESA DEL VETTORE EX ART. 41 COST. - CONSOLIDAMENTO, NELLA NORMATIVA INTERNAZIONALE DEL PRINCIPIO DI IMPUTAZIONE DEL SINISTRO AL VETTORE A TITOLO DI RESPONSABILITA' OGGETTIVA - AMMISSIBILITA' DI UN LIMITE QUANTITATIVO NELL'AMMONTARE DELLA LIQUIDAZIONE DEL DANNO PURCHE' INTEGRATO DA UN CONGEGNO DI ADEGUAMENTO - TUTELA COSTITUZIONALE DI UN SERIO RISTORO DEL DANNEGGIATO - CRITERI PER LA VERIFICA DELLA SUA CONGRUITA'.
Testo
La previsione di un limite alla responsabilita' del vettore, in tema di trasporto di persone, sebbene importi una deroga al principio del risarcimento integrale del danno, non e' sufficiente a configurare un'ipotesi di illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 2 Cost. (violazione del diritto inviolabile all'integrita' fisica) - se la relativa disciplina riesce a comporre gli interessi del vettore connessi all'iniziativa economica intrapresa - garantita peraltro dall'art. 41 Cost.- con le esigenze di tutela del danneggiato. Deve quindi trattarsi di una soluzione normativa che, per un verso, sia sostenuta dalla necessita' di non comprimere indebitamente la sfera di iniziativa economica del vettore, e per l'altro sia congegnata secondo criteri che, in relazione alla imputazione della responsabilita' o alla determinazione della consistenza del limite in questione, comportano idonee e specifiche salvaguardie del diritto fatto valere da chi subisce il danno. E nella disciplina uniforme del trasporto aereo, quale si e' venuta atteggiando in sede internazionale attraverso gli strumenti pattizi, mentre da un lato si e' consolidato il principio della responsabilita' assoluta o obiettiva del vettore, dall'altro l'aggiornamento del limite di questa responsabilita', fissato di volta in volta in Convenzione, costituisce una valida salvaguardia della pretesa risarcitoria di fronte alla possibile diminuzione dei valori monetari. Lo stesso legislatore nazionale, del resto, ha introdotto regole del genere nella normativa posta dal codice della navigazione in riferimento ai voli nazionali.
La previsione di un limite alla responsabilita' del vettore, in tema di trasporto di persone, sebbene importi una deroga al principio del risarcimento integrale del danno, non e' sufficiente a configurare un'ipotesi di illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 2 Cost. (violazione del diritto inviolabile all'integrita' fisica) - se la relativa disciplina riesce a comporre gli interessi del vettore connessi all'iniziativa economica intrapresa - garantita peraltro dall'art. 41 Cost.- con le esigenze di tutela del danneggiato. Deve quindi trattarsi di una soluzione normativa che, per un verso, sia sostenuta dalla necessita' di non comprimere indebitamente la sfera di iniziativa economica del vettore, e per l'altro sia congegnata secondo criteri che, in relazione alla imputazione della responsabilita' o alla determinazione della consistenza del limite in questione, comportano idonee e specifiche salvaguardie del diritto fatto valere da chi subisce il danno. E nella disciplina uniforme del trasporto aereo, quale si e' venuta atteggiando in sede internazionale attraverso gli strumenti pattizi, mentre da un lato si e' consolidato il principio della responsabilita' assoluta o obiettiva del vettore, dall'altro l'aggiornamento del limite di questa responsabilita', fissato di volta in volta in Convenzione, costituisce una valida salvaguardia della pretesa risarcitoria di fronte alla possibile diminuzione dei valori monetari. Lo stesso legislatore nazionale, del resto, ha introdotto regole del genere nella normativa posta dal codice della navigazione in riferimento ai voli nazionali.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte