Sentenza 133/1985 (ECLI:IT:COST:1985:133)
Massima numero 10874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
02/05/1985; Decisione del
02/05/1985
Deposito del 06/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 133/85. IMPIEGO PUBBLICO - MAGISTRATI - CONSIGLIERI DI CASSAZIONE - TRATTAMENTO ECONOMICO - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA NELLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, MAGISTRATI COMPRESI - OMESSA EQUIPARAZIONE DEI CONSIGLIERI DI CASSAZIONE AI FUNZIONARI CHE RIVESTONO LA MASSIMA QUALIFICA DELL'AMMINISTRAZIONE ATTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 133/85. IMPIEGO PUBBLICO - MAGISTRATI - CONSIGLIERI DI CASSAZIONE - TRATTAMENTO ECONOMICO - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA NELLA REGOLAMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI PUBBLICI, MAGISTRATI COMPRESI - OMESSA EQUIPARAZIONE DEI CONSIGLIERI DI CASSAZIONE AI FUNZIONARI CHE RIVESTONO LA MASSIMA QUALIFICA DELL'AMMINISTRAZIONE ATTIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In tema di retribuzioni nel pubblico impiego, se da un lato il legislatore dispone di un'ampia discrezionalita', indipendentemente dalle soluzioni adottate in precedenza, nel regolare il trattamento economico dei dipendenti pubblici, magistrati compresi; d'altro canto, i tertia comparationis, sui quali si reggono i giudizi costituzionali d'eguaglianza, non possono venire ricavati se non dall'ordinamento giuridico vigente, a pena d'irrigidire e di rendere immodificabile l'ordinamento stesso; cosicche' a nulla rileva la costante esistenza di una diversa normativa, precedente a quella impugnata, sulla base della quale vi sarebbe stata l'equiparazione in seguito negata. Di conseguenza, per i magistrati di Cassazione, non e' affatto vero che anche a loro dovrebbero applicarsi le ragioni che hanno indotto a collocare i professori universitari c.d. di prima classe al livello dei vertici della dirigenza, avendo la Corte espressamente affermato che e' nella discrezionalita' del legislatore differenziare il trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, senza per questo incorrere in violazione dei precetti costituzionali degli artt. 3 e 36, ne' e' comparabile la posizione dei professori universitari di prima classe con quella dei magistrati di Cassazione, occupando i primi e non i secondi una posizione di vertice della rispettiva carriera. Non risultano nemmeno violati gli artt.: 103 - relativo alla giurisdizione degli organi di giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dei tribunali militari, e che non riguarda minimamente il regime retributivo dei magistrati ordinari -; 104, primo comma - che afferma l'indipendenza dell'ordine giudiziario e dei suoi componenti (le cui retribuzioni devono essere adeguate, ma non vanno necessariamente determinate secondo canoni rigidi e prestabiliti) -; e 107, terzo comma, Cost. - in cui e' solo proclamato che i magistrati si distinguono fra loro esclusivamente per diversita' di funzioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 103, 104, primo comma, e 107, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (in connessione con l'art. 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748), nella parte in cui non prevede che ai consiglieri di Cassazione debba spettare il trattamento economico dell'"organo che riveste la massima qualifica dell'amministrazione attiva", cioe' dei dirigenti generali inquadrati nel livello A). - S. n. 219/1975, concernente la estensione del trattamento retributivo dei dirigenti della P.A. ai professori universitari di prima classe. - S. n. 86/1982 sulla ratio della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 107 Cost..
In tema di retribuzioni nel pubblico impiego, se da un lato il legislatore dispone di un'ampia discrezionalita', indipendentemente dalle soluzioni adottate in precedenza, nel regolare il trattamento economico dei dipendenti pubblici, magistrati compresi; d'altro canto, i tertia comparationis, sui quali si reggono i giudizi costituzionali d'eguaglianza, non possono venire ricavati se non dall'ordinamento giuridico vigente, a pena d'irrigidire e di rendere immodificabile l'ordinamento stesso; cosicche' a nulla rileva la costante esistenza di una diversa normativa, precedente a quella impugnata, sulla base della quale vi sarebbe stata l'equiparazione in seguito negata. Di conseguenza, per i magistrati di Cassazione, non e' affatto vero che anche a loro dovrebbero applicarsi le ragioni che hanno indotto a collocare i professori universitari c.d. di prima classe al livello dei vertici della dirigenza, avendo la Corte espressamente affermato che e' nella discrezionalita' del legislatore differenziare il trattamento economico di categorie prima egualmente retribuite, senza per questo incorrere in violazione dei precetti costituzionali degli artt. 3 e 36, ne' e' comparabile la posizione dei professori universitari di prima classe con quella dei magistrati di Cassazione, occupando i primi e non i secondi una posizione di vertice della rispettiva carriera. Non risultano nemmeno violati gli artt.: 103 - relativo alla giurisdizione degli organi di giustizia amministrativa, della Corte dei conti e dei tribunali militari, e che non riguarda minimamente il regime retributivo dei magistrati ordinari -; 104, primo comma - che afferma l'indipendenza dell'ordine giudiziario e dei suoi componenti (le cui retribuzioni devono essere adeguate, ma non vanno necessariamente determinate secondo canoni rigidi e prestabiliti) -; e 107, terzo comma, Cost. - in cui e' solo proclamato che i magistrati si distinguono fra loro esclusivamente per diversita' di funzioni. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 36, 103, 104, primo comma, e 107, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 16 ter della legge 28 ottobre 1970, n. 775 (in connessione con l'art. 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748), nella parte in cui non prevede che ai consiglieri di Cassazione debba spettare il trattamento economico dell'"organo che riveste la massima qualifica dell'amministrazione attiva", cioe' dei dirigenti generali inquadrati nel livello A). - S. n. 219/1975, concernente la estensione del trattamento retributivo dei dirigenti della P.A. ai professori universitari di prima classe. - S. n. 86/1982 sulla ratio della disposizione di cui al terzo comma dell'art. 107 Cost..
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 103
Costituzione
art. 104
co. 1
Costituzione
art. 107
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 30/06/1972
n. 748
art. 47