Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico - Normativa di dettaglio rispetto alle previsioni della legge statale (nella specie: T.U. edilizia) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento - Carenza di adeguata motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico - Normativa di dettaglio rispetto alle previsioni della legge statale (nella specie: T.U. edilizia) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento - Carenza di adeguata motivazione - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di adeguata motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 36, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che, in materia di interventi antisismici, sostituisce l'art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014. Il ricorrente non spiega in alcun modo - non valendo a colmare tale lacuna motivazionale l'ampia citazione della sentenza n. 107 del 2017 - quali sarebbero le ambiguità e incertezze derivanti dalla sovrapposizione delle normative, capaci di inficiare la loro intelligibilità e, pertanto, il buon andamento della pubblica amministrazione.
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di adeguata motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 36, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che, in materia di interventi antisismici, sostituisce l'art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014. Il ricorrente non spiega in alcun modo - non valendo a colmare tale lacuna motivazionale l'ampia citazione della sentenza n. 107 del 2017 - quali sarebbero le ambiguità e incertezze derivanti dalla sovrapposizione delle normative, capaci di inficiare la loro intelligibilità e, pertanto, il buon andamento della pubblica amministrazione.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 36
co. 1
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 167
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte