Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43165
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  17/11/2020;  Decisione del  17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43163  43164  43166  43167  43168  43169  43170  43171  43172  43173  43174  43175  43176  43177  43178  43179  43180  43181  43182  43183  43184  43185  43186  43187  43188


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico - Normativa di dettaglio rispetto alle previsioni della legge statale (nella specie: T.U. edilizia) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento - Carenza di adeguata motivazione - Inammissibilità delle questioni.

Testo
Sono dichiarate inammissibili, per carenza di adeguata motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., dell'art. 36, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che, in materia di interventi antisismici, sostituisce l'art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014. Il ricorrente non spiega in alcun modo - non valendo a colmare tale lacuna motivazionale l'ampia citazione della sentenza n. 107 del 2017 - quali sarebbero le ambiguità e incertezze derivanti dalla sovrapposizione delle normative, capaci di inficiare la loro intelligibilità e, pertanto, il buon andamento della pubblica amministrazione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  22/11/2019  n. 69  art. 36  co. 1

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 167  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte