Sentenza 134/1985 (ECLI:IT:COST:1985:134)
Massima numero 10881
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del  02/05/1985;  Decisione del  02/05/1985
Deposito del 06/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10875  10876  10877  10878  10879  10880


Titolo
SENT. 134/85 G. FILIAZIONE - RICONOSCIMENTO DEI FIGLI NATURALI - IMPUGNAZIONE PER DIFETTO DI VERIDICITA' - RICHIESTA ALLA CORTE DI STABILIRE I TERMINI BREVI DI DECADENZA PER L'ESERCIZIO DELL'AZIONE DA SOSTITUIRSI ALLA PREVISTA IMPRESCRITTIBILITA' - COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale con la quale si chiede alla Corte di operare scelte che esulano dalla sua competenza in quanto riservate alla discrezionalita' del legislatore. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 30, comma terzo, Cost. - dell'art. 263 cod. civ., riguardante l'impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicita', nella parte in cui non prescrive termini brevi di decadenza per l'esercizio dell'azione e nella parte in cui sancisce l'imprescrittibilita' della stessa, poiche', a prescindere dalla difficolta' di stabilire un razionale "dies a quo" per il termine invocato, non la Corte, ma solo il legislatore, potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all'imprescrittibilita' disposta dall'articolo impugnato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 30  co. 3

Altri parametri e norme interposte