Sentenza 136/1985 (ECLI:IT:COST:1985:136)
Massima numero 10883
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  03/05/1985;  Decisione del  03/05/1985
Deposito del 09/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 136/85. TRASPORTI PUBBLICI - ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE - CONTROVERSIE RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA SUPERIORE - OBBLIGO DEL PREVIO ESPERIMENTO DEL RICORSO GERARCHICO - IPOTESI DI OMESSA PREVISIONE DI RIMESSIONE IN TERMINI CON CONTESTUALE SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO - RITENUTA IMPROPONIBILITA' DELL'AZIONE GIUDIZIARIA DECORSI I TERMINI DELLA FORMAZIONE DEL SILENZIO-RIGETTO - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di cassazione successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 93/1979, il giudice dinanzi al quale pende la causa di lavoro promossa da addetto a pubblici servizi di trasporto senza il previo esperimento del reclamo gerarchico, deve applicare in via analogica il disposto del secondo comma dell'art. 443 cod. proc. civ., sospendendo il giudizio e concedendo all'interessato il termine, perentorio, di sessanta giorni per la proposizione o riproposizione del reclamo, ed inoltre, ove l'interessato, proposto il reclamo, sia rimasto inerte contro il silenzio- rigetto dell'amministrazione, omettendo di agire nel termine di sessanta giorni decorrente dalla formazione di questo, l'azione giudiziaria resta subordinata alla sola prescrizione ordinaria. Pertanto, non sono fondate - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, Cost. - le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 10, secondo e terzo comma, del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dalla legge 24 luglio 1957, n. 633, nel testo risultante dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 93/1979, sollevate in quanto dette norme non prevederebbero, in tema di controversie inerenti al rapporto di lavoro, in ispecie per il riconoscimento della qualifica superiore, promosse dagli autoferrotranvieri senza la previa tempestiva proposizione del reclamo gerarchico, la rimessione in termini per proporlo, con contestuale sospensione del giudizio, nonche' nella parte in cui sancirebbero la improponibilita' dell'azione giudiziaria promossa oltre il termine di sessanta giorni dalla definizione del reclamo gerarchico o del termine di trenta giorni per tale definizione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte