Sentenza 138/1985 (ECLI:IT:COST:1985:138)
Massima numero 10885
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
03/05/1985; Decisione del
03/05/1985
Deposito del 09/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 138/85 A. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ELEZIONI - PROPAGANDA ELETTORALE - USO DI ALTOPARLANTI SU MEZZI MOBILI - LIMITI DURANTE I TRENTA GIORNI ANTECEDENTI ALLA DATA DELLE ELEZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 138/85 A. MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (LIBERTA' DI) - ELEZIONI - PROPAGANDA ELETTORALE - USO DI ALTOPARLANTI SU MEZZI MOBILI - LIMITI DURANTE I TRENTA GIORNI ANTECEDENTI ALLA DATA DELLE ELEZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, la disciplina delle modalita' di esercizio di un diritto non costituisce per se stessa lesione del diritto medesimo e non e' pertanto costituzionalmente vietata, purche' non ne derivi che il diritto risulti snaturato o ne sia reso arduo o addirittura impossibile l'esercizio. Infatti, anche i diritti primari e fondamentali debbono venir contemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza e la tutela di altri primari interessi, fra i quali la conservazione dell'ordine pubblico, inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza sociale. Cosicche' deve ritenersi che la norma dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 aprile 1975, n. 130, mirante a regolamentare l'esercizio del diritto di propaganda elettorale, non contrasta con la liberta' di manifestazione del pensiero, essendo volta non gia' ad impedire che il messaggio propagandistico raggiunga il piu' ampio numero possibile di destinatari, bensi' ad evitare che le probabili sovrapposizioni di contrapposti messaggi elettorali non limitati all'annuncio del luogo e dell'ora del comizio ma risolventisi, essi stessi in comizi, possano, per la confusione che ne deriverebbe, sortire l'effetto di frustrare lo scopo primario della propaganda, che e' quello di far giungere ai destinatari un messaggio da essi comprensibile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 21, primo comma, Cost. - dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 aprile 1975, n. 130, nella parte in cui consente durante i trenta giorni antecedenti la data delle elezioni l'uso di altoparlanti su mezzi mobili esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, e non anche per svolgere direttamente tale propaganda). - S. nn. 129/1970; 168/1971.
Come la Corte ha piu' volte affermato, la disciplina delle modalita' di esercizio di un diritto non costituisce per se stessa lesione del diritto medesimo e non e' pertanto costituzionalmente vietata, purche' non ne derivi che il diritto risulti snaturato o ne sia reso arduo o addirittura impossibile l'esercizio. Infatti, anche i diritti primari e fondamentali debbono venir contemperati con le esigenze di una tollerabile convivenza e la tutela di altri primari interessi, fra i quali la conservazione dell'ordine pubblico, inteso nel senso di ordine legale su cui poggia la convivenza sociale. Cosicche' deve ritenersi che la norma dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 aprile 1975, n. 130, mirante a regolamentare l'esercizio del diritto di propaganda elettorale, non contrasta con la liberta' di manifestazione del pensiero, essendo volta non gia' ad impedire che il messaggio propagandistico raggiunga il piu' ampio numero possibile di destinatari, bensi' ad evitare che le probabili sovrapposizioni di contrapposti messaggi elettorali non limitati all'annuncio del luogo e dell'ora del comizio ma risolventisi, essi stessi in comizi, possano, per la confusione che ne deriverebbe, sortire l'effetto di frustrare lo scopo primario della propaganda, che e' quello di far giungere ai destinatari un messaggio da essi comprensibile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 21, primo comma, Cost. - dell'art. 7, comma secondo, della legge 24 aprile 1975, n. 130, nella parte in cui consente durante i trenta giorni antecedenti la data delle elezioni l'uso di altoparlanti su mezzi mobili esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e le riunioni di propaganda elettorale, e non anche per svolgere direttamente tale propaganda). - S. nn. 129/1970; 168/1971.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
co. 1
Altri parametri e norme interposte