Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43166
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  17/11/2020;  Decisione del  17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43163  43164  43165  43167  43168  43169  43170  43171  43172  43173  43174  43175  43176  43177  43178  43179  43180  43181  43182  43183  43184  43185  43186  43187  43188


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico - Normativa di dettaglio rispetto alle previsioni della legge statale (nella specie: T.U. edilizia) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 36, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che, in materia di interventi antisismici, sostituisce l'art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014. La disposizione impugnata si limita a introdurre norme di dettaglio, che non contraddicono i principi fondamentali posti dalla legge statale - in particolari quelli contenuti negli artt. 93, 94 e 94-bis t.u. edilizia - non potendo essere considerato tale, in particolare, l'obbligo di presentare un «doppio esemplare» (art. 93, comma 2, t.u. edilizia). Né la mancata previsione, nella legge statale, della firma del costruttore sul preavviso scritto (art. 93, comma 5, t.u. edilizia) può ragionevolmente essere intesa come un divieto, per la legge regionale, di prevedere un tale adempimento. Quanto, infine, all'omesso riferimento all'iscrizione all'albo del professionista responsabile degli interventi, il divieto di esercitare la professione in assenza di iscrizione all'albo è comunque imposto da altre norme dell'ordinamento statale, certamente applicabili anche ai fini della normativa impugnata. (Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2019, n. 232 del 2017 e n. 60 del 2017).

L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2019, n. 32 del 2017 e n. 141 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  22/11/2019  n. 69  art. 36  co. 1

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 167  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 93  

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 94  

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 94  bis