Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Disciplina dei controlli sulle opere e sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico - Normativa di dettaglio rispetto alle previsioni della legge statale (nella specie: T.U. edilizia) - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dell'art. 36, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che, in materia di interventi antisismici, sostituisce l'art. 167 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014. La disposizione impugnata si limita a introdurre norme di dettaglio, che non contraddicono i principi fondamentali posti dalla legge statale - in particolari quelli contenuti negli artt. 93, 94 e 94-bis t.u. edilizia - non potendo essere considerato tale, in particolare, l'obbligo di presentare un «doppio esemplare» (art. 93, comma 2, t.u. edilizia). Né la mancata previsione, nella legge statale, della firma del costruttore sul preavviso scritto (art. 93, comma 5, t.u. edilizia) può ragionevolmente essere intesa come un divieto, per la legge regionale, di prevedere un tale adempimento. Quanto, infine, all'omesso riferimento all'iscrizione all'albo del professionista responsabile degli interventi, il divieto di esercitare la professione in assenza di iscrizione all'albo è comunque imposto da altre norme dell'ordinamento statale, certamente applicabili anche ai fini della normativa impugnata. (Precedenti citati: sentenze n. 264 del 2019, n. 232 del 2017 e n. 60 del 2017).
L'esigenza di un'adeguata motivazione a fondamento della richiesta declaratoria di illegittimità costituzionale si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi proposti in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale. (Precedenti citati: sentenze n. 198 del 2019, n. 32 del 2017 e n. 141 del 2016).