Sentenza 207/2024 (ECLI:IT:COST:2024:207)
Massima numero 46612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattrice SAN GIORGIO
Udienza Pubblica del  30/10/2024;  Decisione del  30/10/2024
Deposito del 19/12/2024; Pubblicazione in G. U. 27/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46610  46611  46613  46614


Titolo
Militari - Ordinamento militare - Benefici - Ambito applicativo delle misure limitative degli incrementi retributivi previste per il triennio 2011-2013 (c.d. blocco stipendiale) - Esclusione degli scatti per invalidità di servizio - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi a tutela di invalidità e malattia - Genericità della motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 152002).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per genericità della motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. seconda, in riferimento all’art. 38 Cost., dell’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., nella parte in cui non esclude dall’ambito di applicazione del blocco stipendiale, previsto per il triennio 2011-2013, gli scatti per invalidità di servizio previsti dall’art. 1801 cod. ordin. militare. Il rimettente si è limitato a osservare che il militare non fruirebbe di adeguate misure di sostegno in caso di malattia ed invalidità subendo, peraltro, una ingiustificata discriminazione rispetto ad altri dipendenti pubblici ma non è chiarito rispetto a quali categorie opererebbe tale raffronto.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 1

decreto-legge  31/05/2010  n. 78  art. 9  co. 21

legge  30/07/2010  n. 122  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte