Militari - Ordinamento militare - Benefici - Ambito applicativo delle misure limitative degli incrementi retributivi previste per il triennio 2011-2013 (c.d. blocco stipendiale) - Esclusione degli scatti per invalidità di servizio - Omessa previsione - Denunciata violazione dei principi a tutela di invalidità e malattia - Genericità della motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 152002).
Sono dichiarate inammissibili, per genericità della motivazione sulla non manifesta infondatezza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Consiglio di Stato, sez. seconda, in riferimento all’art. 38 Cost., dell’art. 9, commi 1 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, come conv., nella parte in cui non esclude dall’ambito di applicazione del blocco stipendiale, previsto per il triennio 2011-2013, gli scatti per invalidità di servizio previsti dall’art. 1801 cod. ordin. militare. Il rimettente si è limitato a osservare che il militare non fruirebbe di adeguate misure di sostegno in caso di malattia ed invalidità subendo, peraltro, una ingiustificata discriminazione rispetto ad altri dipendenti pubblici ma non è chiarito rispetto a quali categorie opererebbe tale raffronto.