Sentenza 139/1985 (ECLI:IT:COST:1985:139)
Massima numero 10891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del
03/05/1985; Decisione del
03/05/1985
Deposito del 09/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 139/85 D. PROVINCIA DI TRENTO - ASSISTENZA E BENEFICENZA - ASILI-NIDO - CRITERI PER L'AMMISSIONE - DETERMINAZIONE DIFFERENZIATA DELLE RETTE DI FREQUENZA - SERVIZIO SOCIALE DI INTERESSE PUBBLICO NON AVENTE CARATTERE DI MONOPOLIO - RETTA DI FREQUENZA AVENTE NATURA GIURIDICA DI CONTROPRESTAZIONE E NON DI PRESTAZIONE PATRIMONIALE "IMPOSTA" - AMMONTARE DELLE RETTE DIFFERENZIATO IN RAGIONE DI UNA PLURALITA' DI CRITERI - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO INFORMATO A CRITERI DI PROPORZIONALITA' E NON GIA' DI PROGRESSIVITA' - ESCLUSIONE DI UN PRELIEVO TRIBUTARIO DI RICCHEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 139/85 D. PROVINCIA DI TRENTO - ASSISTENZA E BENEFICENZA - ASILI-NIDO - CRITERI PER L'AMMISSIONE - DETERMINAZIONE DIFFERENZIATA DELLE RETTE DI FREQUENZA - SERVIZIO SOCIALE DI INTERESSE PUBBLICO NON AVENTE CARATTERE DI MONOPOLIO - RETTA DI FREQUENZA AVENTE NATURA GIURIDICA DI CONTROPRESTAZIONE E NON DI PRESTAZIONE PATRIMONIALE "IMPOSTA" - AMMONTARE DELLE RETTE DIFFERENZIATO IN RAGIONE DI UNA PLURALITA' DI CRITERI - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO INFORMATO A CRITERI DI PROPORZIONALITA' E NON GIA' DI PROGRESSIVITA' - ESCLUSIONE DI UN PRELIEVO TRIBUTARIO DI RICCHEZZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il servizio degli asili-nido nella provincia di Trento non e' gestito in regime di monopolio e percio' la retta di frequenza non puo' essere considerata una prestazione patrimoniale "imposta", ai sensi dell'art. 23 Cost., ma e' una controprestazione, a titolo di concorso negli oneri, di un servizio liberamente chiesto cosicche' si e' fuori dell'ambito di applicazione di tale disposizione; ne' contrasta con l'art. 53 Cost. - sotto il profilo che il principio della progressivita' sarebbe esteso fuori del campo tributario - la determinazione del corrispettivo in proporzione delle possibilita' economiche di ognuno dei fruitori del servizio, anziche' in una misura indiscriminatamente eguale per tutti, essendo questo solo uno - e non l'unico - dei criteri che concorrono a costituire la disciplina dell'ammissione all'asilo, ispirato peraltro, non gia' al principio della progressivita', ma a quello della proporzionalita'; ne' sono ravvisabili, esclusa la natura tributaria della prestazione imposta agli utenti, violazioni degli artt. 3, 4, 31 e 35 Cost., sotto il profilo che la differenziazione delle rette (in nessun caso pero' superiori al costo del servizio) potrebbe creare discriminazione in danno delle famiglie che si trovassero nella obiettiva necessita' di avvalersi del servizio stesso rispetto a quelle che potessero farne a meno, nonche' costituire una notevole remora a mantenere il posto di lavoro da parte delle donne. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 4, 23, 31 e 35 Cost. - dell'art. 8, ultimo comma, della legge provinciale di Trento 13 marzo 1978, n. 13, a norma del quale la giunta della provincia determina l'ammontare minimo delle rette di frequenza dell'asilo-nido, graduando le stesse in relazione alle condizioni economiche delle famiglie ed in misura tale da garantire negli anni 1978 e 1979 un finanziamento non inferiore rispettivamente al 25% ed al 30% degli oneri di finanziamento degli asili-nido, mentre il Consiglio comunale stabilisce successivamente l'ammontare delle diverse rette di frequenza ed i criteri per l'assegnazione dei posti gratuiti).
Il servizio degli asili-nido nella provincia di Trento non e' gestito in regime di monopolio e percio' la retta di frequenza non puo' essere considerata una prestazione patrimoniale "imposta", ai sensi dell'art. 23 Cost., ma e' una controprestazione, a titolo di concorso negli oneri, di un servizio liberamente chiesto cosicche' si e' fuori dell'ambito di applicazione di tale disposizione; ne' contrasta con l'art. 53 Cost. - sotto il profilo che il principio della progressivita' sarebbe esteso fuori del campo tributario - la determinazione del corrispettivo in proporzione delle possibilita' economiche di ognuno dei fruitori del servizio, anziche' in una misura indiscriminatamente eguale per tutti, essendo questo solo uno - e non l'unico - dei criteri che concorrono a costituire la disciplina dell'ammissione all'asilo, ispirato peraltro, non gia' al principio della progressivita', ma a quello della proporzionalita'; ne' sono ravvisabili, esclusa la natura tributaria della prestazione imposta agli utenti, violazioni degli artt. 3, 4, 31 e 35 Cost., sotto il profilo che la differenziazione delle rette (in nessun caso pero' superiori al costo del servizio) potrebbe creare discriminazione in danno delle famiglie che si trovassero nella obiettiva necessita' di avvalersi del servizio stesso rispetto a quelle che potessero farne a meno, nonche' costituire una notevole remora a mantenere il posto di lavoro da parte delle donne. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 4, 23, 31 e 35 Cost. - dell'art. 8, ultimo comma, della legge provinciale di Trento 13 marzo 1978, n. 13, a norma del quale la giunta della provincia determina l'ammontare minimo delle rette di frequenza dell'asilo-nido, graduando le stesse in relazione alle condizioni economiche delle famiglie ed in misura tale da garantire negli anni 1978 e 1979 un finanziamento non inferiore rispettivamente al 25% ed al 30% degli oneri di finanziamento degli asili-nido, mentre il Consiglio comunale stabilisce successivamente l'ammontare delle diverse rette di frequenza ed i criteri per l'assegnazione dei posti gratuiti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 23
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte