Ordinanza 140/1985 (ECLI:IT:COST:1985:140)
Massima numero 10892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  03/05/1985;  Decisione del  03/05/1985
Deposito del 09/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 140/85. ALIMENTI E BEVANDE (IGIENE E COMMERCIO) - FRODI ALIMENTARI - PREPARAZIONE DI MOSTI, VINI ED ACETI - AGGIUNTA DI ZUCCHERO A VINO GENUINO - SANZIONI UGUALI A QUELLE PREVISTE NELL'IPOTESI DI PREPARAZIONE CON SOLUZIONI ZUCCHERINE O FECCE DI VINO O VINACCE D'UVA - ART. 76 D.P.R. 12 FEBBRAIO 1965, N. 162 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - CORREZIONE DI VINI NATURALI MEDIANTE IMPIEGO DI SOSTANZE ZUCCHERINE - DIVIETO ASSOLUTO EX ART. 76 D.P.R. 162/1975. - ECCESSO DI DELEGA LEGISLATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Sono manifestamente infondate, in riferimento - rispettivamente - all'art. 3 ed agli artt. 76 e 77, comma primo, Cost., le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, nelle parti in cui detto articolo: a) commina uguali sanzioni per l'ipotesi di preparazione di vino (c.d. "industriale", "sintetico" o "artificiale") con soluzioni zuccherine o fecce di vino o vinacce d'uva e per l'ipotesi di preparazione con aggiunta di zucchero a vino genuino, al solo scopo di migliorarne le qualita' organolettiche o di aumentarne la gradazione alcoolica; b) vieta in modo assoluto, anche per la correzione di vini "naturali", l'impiego di sostanze zuccherine, si' da travalicare - secondo il giudice remittente - i limiti della legge delega 9 ottobre 1964, n. 991, in quanto identiche questioni sono state gia' dichiarate infondate e successivamente manifestamente infondate. -S. n. 188/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte