Ordinanza 141/1985 (ECLI:IT:COST:1985:141)
Massima numero 10893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ROEHRSSEN  - Redattore FERRARI
Udienza Pubblica del  03/05/1985;  Decisione del  03/05/1985
Deposito del 09/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 141/85. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONI - PENSIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - VERSAMENTO DI CONTRIBUTI ASSICURATIVI - COSTITUZIONE DI UNA RENDITA VITALIZIA - SUSSISTENZA E DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO, NONCHE' AMMONTARE DELLA RETRIBUZIONE - ASSERITA LIMITAZIONE DEI MEZZI DI PROVA DA ESIBIRE IN GIUDIZIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' 24;1Htuzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 38 Cost., dell'art. 13, comma quinto, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sul miglioramento del trattamento di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, nella parte in cui non viene previsto che il lavoratore, nel giudizio promosso per ottenere dall'INPS la costituzione della rendita vitalizia pari alla pensione o quota di pensione che gli sarebbe spettata se i contributi per l'assicurazione obbligatoria fossero stati regolarmente versati, possa dimostrare in giudizio con qualsiasi mezzo - anche diverso dai richiesti documenti di data certa - la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonche' la misura della retribuzione, in quanto identica questione e' stata gia' dichiarata infondata. - S. n. 26/1984

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte