Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  17/11/2020;  Decisione del  17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43163  43164  43165  43166  43168  43169  43170  43171  43172  43173  43174  43175  43176  43177  43178  43179  43180  43181  43182  43183  43184  43185  43186  43187  43188


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Disciplina generale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) regionale - Rinvio a disposizione modificata da altra, ugualmente impugnata per questioni dichiarate inammissibili - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento - Censure formulate per relationem - Inammissibilità della questione.

Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., che modifica l'art. 145, comma 2, lett. d), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che detta la disciplina regionale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in riferimento al successivo art. 167, come modificato dall'art. 36 della medesima legge regionale. Le censure sono formulate meramente per relationem rispetto a quanto sostenuto nel ricorso a proposito dell'indicato art. 36, per cui la carente motivazione ha comportato la loro inammissibilità. Esse vanno pertanto risolte nel medesimo senso.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  22/11/2019  n. 69  art. 34  co. 1

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 145  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte