Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43167
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Disciplina generale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) regionale - Rinvio a disposizione modificata da altra, ugualmente impugnata per questioni dichiarate inammissibili - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento - Censure formulate per relationem - Inammissibilità della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Disciplina generale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) regionale - Rinvio a disposizione modificata da altra, ugualmente impugnata per questioni dichiarate inammissibili - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi di ragionevolezza e di buon andamento - Censure formulate per relationem - Inammissibilità della questione.
Testo
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., che modifica l'art. 145, comma 2, lett. d), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che detta la disciplina regionale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in riferimento al successivo art. 167, come modificato dall'art. 36 della medesima legge regionale. Le censure sono formulate meramente per relationem rispetto a quanto sostenuto nel ricorso a proposito dell'indicato art. 36, per cui la carente motivazione ha comportato la loro inammissibilità. Esse vanno pertanto risolte nel medesimo senso.
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promossa dal Governo in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., che modifica l'art. 145, comma 2, lett. d), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che detta la disciplina regionale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in riferimento al successivo art. 167, come modificato dall'art. 36 della medesima legge regionale. Le censure sono formulate meramente per relationem rispetto a quanto sostenuto nel ricorso a proposito dell'indicato art. 36, per cui la carente motivazione ha comportato la loro inammissibilità. Esse vanno pertanto risolte nel medesimo senso.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 34
co. 1
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 145
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte