Sentenza 144/1985 (ECLI:IT:COST:1985:144)
Massima numero 10897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
03/05/1985; Decisione del
03/05/1985
Deposito del 14/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 144/85 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - TERMINI PER RICORRERE - DIFFERENTE TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ASSICURATI DELL'INPS - DISPOSIZIONE NON PIU' IN VIGORE A SEGUITO DI ABROGAZIONE ESPRESSA - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA AL CASO DI SPECIE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 144/85 A. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PREVIDENZA MARINARA - TERMINI PER RICORRERE - DIFFERENTE TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ASSICURATI DELL'INPS - DISPOSIZIONE NON PIU' IN VIGORE A SEGUITO DI ABROGAZIONE ESPRESSA - INAPPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA AL CASO DI SPECIE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale riguardante una norma non applicabile nel giudizio a quo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 85, primo comma, d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109 (T.U. leggi previdenza marinara), non essendo tale disposizione - abrogata, assieme a molte altre, dall'art. 100 della legge 27 luglio 1967, n. 658, che ha riordinato il settore previdenziale in oggetto - applicabile nel giudizio di merito).
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale riguardante una norma non applicabile nel giudizio a quo. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 85, primo comma, d.P.R. 26 dicembre 1962, n. 2109 (T.U. leggi previdenza marinara), non essendo tale disposizione - abrogata, assieme a molte altre, dall'art. 100 della legge 27 luglio 1967, n. 658, che ha riordinato il settore previdenziale in oggetto - applicabile nel giudizio di merito).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte