Sentenza 144/1985 (ECLI:IT:COST:1985:144)
Massima numero 10898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
03/05/1985; Decisione del
03/05/1985
Deposito del 14/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 144/85 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MERA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DI LEGGE ORDINARIA - COMPETENZA DEL GIUDICE RIMETTENTE - FATTISPECIE - PREVIDENZA MARINARA - RICONOSCIMENTO DI PENSIONE PRIVILEGIATA - AZIONE GIUDIZIARIA.
SENT. 144/85 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - MERA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DI LEGGE ORDINARIA - COMPETENZA DEL GIUDICE RIMETTENTE - FATTISPECIE - PREVIDENZA MARINARA - RICONOSCIMENTO DI PENSIONE PRIVILEGIATA - AZIONE GIUDIZIARIA.
Testo
Spetta al giudice di merito prendere posizione in ordine alla natura di un termine - se di prescrizione o di decadenza - previsto dalla norma impugnata, quando la questione di legittimita' costituzionale e' sollevata proprio sulla base di una data natura riconosciuta a quel termine; cosi' come compete allo stesso giudice valutare se, rispetto alla questione proposta, costituisca ius superveniens una legge sopravvenuta nelle more. (Nella specie, il giudice a quo aveva posto a base della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 96, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 685, l'opinione che fosse di decadenza il termine ivi previsto per l'azione giudiziaria dei marittimi nei confronti della Cassa di settore; successivamente era stata promulgata la legge 26 luglio 1984, n. 413, che aveva soppresso la Cassa nazionale della previdenza marinara, facendo subentrare l'INPS in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla stessa).
Spetta al giudice di merito prendere posizione in ordine alla natura di un termine - se di prescrizione o di decadenza - previsto dalla norma impugnata, quando la questione di legittimita' costituzionale e' sollevata proprio sulla base di una data natura riconosciuta a quel termine; cosi' come compete allo stesso giudice valutare se, rispetto alla questione proposta, costituisca ius superveniens una legge sopravvenuta nelle more. (Nella specie, il giudice a quo aveva posto a base della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 96, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 685, l'opinione che fosse di decadenza il termine ivi previsto per l'azione giudiziaria dei marittimi nei confronti della Cassa di settore; successivamente era stata promulgata la legge 26 luglio 1984, n. 413, che aveva soppresso la Cassa nazionale della previdenza marinara, facendo subentrare l'INPS in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla stessa).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte