Sentenza 144/1985 (ECLI:IT:COST:1985:144)
Massima numero 10899
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
03/05/1985; Decisione del
03/05/1985
Deposito del 14/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 144/85 C. PENSIONI - PREVIDENZA MARINARA - RIGETTO DEL RICORSO PER RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA - TERMINE PER LE PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL DIVERSO REGIME DEL TERMINE APPLICABILE AGLI ISCRITTI DELL'INPS - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 144/85 C. PENSIONI - PREVIDENZA MARINARA - RIGETTO DEL RICORSO PER RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA - TERMINE PER LE PROPOSIZIONE DELL'AZIONE GIUDIZIARIA - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL DIVERSO REGIME DEL TERMINE APPLICABILE AGLI ISCRITTI DELL'INPS - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' invocabile il principio costituzionale di eguaglianza allorche' si tratta di situazioni diverse, cui il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto di attribuire discipline differenziate. (Non fondatezza - non essendo valida la comparazione proposta con l'art. 58 della legge 30 aprile 1969, n. 153, stante la diversita' delle situazioni - della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 96, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara, il quale fissa un termine di cinque anni per far valere le pretese dei marittimi nei confronti della Cassa di settore, dinanzi all'Autorita' giudiziaria, dopo l'esperimento della via amministrativa; questione proposta sotto il profilo della ingiustificata disparita' di trattamento fra cittadini soggetti all'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia di pertinenza dell'INPS, e cittadini soggetti alla stessa assicurazione di pertinenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara).
Non e' invocabile il principio costituzionale di eguaglianza allorche' si tratta di situazioni diverse, cui il legislatore, nell'esercizio del suo potere discrezionale, ha ritenuto di attribuire discipline differenziate. (Non fondatezza - non essendo valida la comparazione proposta con l'art. 58 della legge 30 aprile 1969, n. 153, stante la diversita' delle situazioni - della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 96, primo comma, della legge 27 luglio 1967, n. 658, sul riordinamento della previdenza marinara, il quale fissa un termine di cinque anni per far valere le pretese dei marittimi nei confronti della Cassa di settore, dinanzi all'Autorita' giudiziaria, dopo l'esperimento della via amministrativa; questione proposta sotto il profilo della ingiustificata disparita' di trattamento fra cittadini soggetti all'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia di pertinenza dell'INPS, e cittadini soggetti alla stessa assicurazione di pertinenza della Cassa nazionale per la previdenza marinara).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte