Sentenza 145/1985 (ECLI:IT:COST:1985:145)
Massima numero 10900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
03/05/1985; Decisione del
03/05/1985
Deposito del 14/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 145/85. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - DOCENTI A TEMPO DEFINITO - ESCLUSIONE DALLA POSSIBILITA' DI ACCESSO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA, DEL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE AGLI UFFICI PUBBLICI ED ALLE CARICHE ELETTIVE, DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 145/85. ISTRUZIONE PUBBLICA - UNIVERSITA' - DOCENTI A TEMPO DEFINITO - ESCLUSIONE DALLA POSSIBILITA' DI ACCESSO AGLI ORGANI DI GOVERNO DELLE UNIVERSITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DELL'AUTONOMIA UNIVERSITARIA, DEL DIRITTO DEI CITTADINI DI ACCEDERE AGLI UFFICI PUBBLICI ED ALLE CARICHE ELETTIVE, DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La esclusione dei docenti a tempo definito dalla possibilita' di accedere ad alcune cariche universitarie - sancita dagli artt. 4, primo comma, lett. B), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 11, quarto comma, lett. A), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - costituisce logica conseguenza della distinzione fra regime di tempo pieno e regime di tempo definito, ed e' effetto, d'altro canto, di una libera manifestazione di volonta' del docente universitario, per cui non ha fondamento la pretesa violazione del principio di eguaglianza. Ne' puo' dirsi che sia leso il diritto delle Universita' di darsi "ordinamenti autonomi" perche' tale diritto spetta "nei limiti delle leggi dello Stato", e quindi non si tratta di autonomia piena ed assoluta, ma di un'autonomia che lo Stato puo' accordare in termini piu' o meno larghi, sulla base del suo apprezzamento discrezionale, purche' non sia irrazionale. D'altra parte, le norme succitate attengono allo stato giuridico dei professori universitari (i quali sono legati da rapporti di impiego con lo Stato), mentre l'autonomia universitaria si esercita nei sensi indicati dagli artt. 17 e 18 del T.U. n. 1592 del 1933, nei quali non e' cenno alcuno ne' dello stato giuridico dei docenti, ne' della composizione degli organi universitari. V'e' altresi' da osservare che al legislatore ordinario non e' vietato di porre norme le quali, in relazione a determinate finalita' di pubblico interesse, possano comportare la esclusione di taluni cittadini da alcuni uffici pubblici, sempre che cio' non sia irrazionale. E quanto, infine, al buon andamento della P.A. che sarebbe compromesso nel caso in cui la maggioranza dei docenti universitari si orientasse verso il regime di tempo definito, tale ipotesi pone in luce un mero inconveniente che sarebbe opportuno che il legislatore prendesse in considerazione, ma che non determina alcun contrasto con precetti costituzionali, tanto piu' che, invece, proprio le norme in discussione rappresentano una applicazione del buon andamento riferito alla vita delle Universita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 33, ultimo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma, Cost. - delle dette disposizioni, nella parte in cui stabiliscono l'incompatibilita' del regime d'impegno definito con la funzione di preside).
La esclusione dei docenti a tempo definito dalla possibilita' di accedere ad alcune cariche universitarie - sancita dagli artt. 4, primo comma, lett. B), della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 11, quarto comma, lett. A), del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - costituisce logica conseguenza della distinzione fra regime di tempo pieno e regime di tempo definito, ed e' effetto, d'altro canto, di una libera manifestazione di volonta' del docente universitario, per cui non ha fondamento la pretesa violazione del principio di eguaglianza. Ne' puo' dirsi che sia leso il diritto delle Universita' di darsi "ordinamenti autonomi" perche' tale diritto spetta "nei limiti delle leggi dello Stato", e quindi non si tratta di autonomia piena ed assoluta, ma di un'autonomia che lo Stato puo' accordare in termini piu' o meno larghi, sulla base del suo apprezzamento discrezionale, purche' non sia irrazionale. D'altra parte, le norme succitate attengono allo stato giuridico dei professori universitari (i quali sono legati da rapporti di impiego con lo Stato), mentre l'autonomia universitaria si esercita nei sensi indicati dagli artt. 17 e 18 del T.U. n. 1592 del 1933, nei quali non e' cenno alcuno ne' dello stato giuridico dei docenti, ne' della composizione degli organi universitari. V'e' altresi' da osservare che al legislatore ordinario non e' vietato di porre norme le quali, in relazione a determinate finalita' di pubblico interesse, possano comportare la esclusione di taluni cittadini da alcuni uffici pubblici, sempre che cio' non sia irrazionale. E quanto, infine, al buon andamento della P.A. che sarebbe compromesso nel caso in cui la maggioranza dei docenti universitari si orientasse verso il regime di tempo definito, tale ipotesi pone in luce un mero inconveniente che sarebbe opportuno che il legislatore prendesse in considerazione, ma che non determina alcun contrasto con precetti costituzionali, tanto piu' che, invece, proprio le norme in discussione rappresentano una applicazione del buon andamento riferito alla vita delle Universita'. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 33, ultimo comma, 51, primo comma, e 97, primo comma, Cost. - delle dette disposizioni, nella parte in cui stabiliscono l'incompatibilita' del regime d'impegno definito con la funzione di preside).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 51
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 1
Altri parametri e norme interposte