Sentenza 146/1985 (ECLI:IT:COST:1985:146)
Massima numero 10902
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
03/05/1985; Decisione del
03/05/1985
Deposito del 14/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10901
Titolo
SENT. 146/85 B. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - REATI ELETTORALI - CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE SANZIONI - INCERTEZZA DEL GIUDICE A QUO CIRCA L'APPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA AL CASO DI SPECIE - EVENTUALE RICHIESTA DI UNA SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - INCOMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 146/85 B. REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA - REATI ELETTORALI - CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE DELLE SANZIONI - INCERTEZZA DEL GIUDICE A QUO CIRCA L'APPLICABILITA' DELLA NORMA IMPUGNATA AL CASO DI SPECIE - EVENTUALE RICHIESTA DI UNA SENTENZA ADDITIVA IN MATERIA PENALE - INCOMPETENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale con la quale si chieda sostanzialmente una sentenza additiva, implicante - nell'ambito delle possibili diverse soluzioni - scelte discrezionali che non rientrano nella competenza della Corte, essendo riservate al Parlamento. Pertanto e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, in materia di reati elettorali - sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 25 117 Cost. -, posto che, nella specie, l'incertezza sulla norma da applicare in concreto potrebbe riverberarsi anche sul tipo di petitum avuto di mira dal giudice a quo, quasi che alla richiesta declaratoria di illegittimita' di detta norma si dovesse accompagnare, per coprire il conseguente vuoto, l'estensione del trattamento predisposto dagli artt. 1 della legge 13 febbraio 1968, n. 108, e 90 del d.P.R. 15 maggio 1960, n. 570, per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, ed una risposta del genere esulerebbe chiaramente dai poteri della Corte.
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale con la quale si chieda sostanzialmente una sentenza additiva, implicante - nell'ambito delle possibili diverse soluzioni - scelte discrezionali che non rientrano nella competenza della Corte, essendo riservate al Parlamento. Pertanto e' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 49 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, in materia di reati elettorali - sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 25 117 Cost. -, posto che, nella specie, l'incertezza sulla norma da applicare in concreto potrebbe riverberarsi anche sul tipo di petitum avuto di mira dal giudice a quo, quasi che alla richiesta declaratoria di illegittimita' di detta norma si dovesse accompagnare, per coprire il conseguente vuoto, l'estensione del trattamento predisposto dagli artt. 1 della legge 13 febbraio 1968, n. 108, e 90 del d.P.R. 15 maggio 1960, n. 570, per la elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, ed una risposta del genere esulerebbe chiaramente dai poteri della Corte.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte