Sentenza 148/1985 (ECLI:IT:COST:1985:148)
Massima numero 10906
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
03/05/1985; Decisione del
03/05/1985
Deposito del 14/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10905
Titolo
SENT. 148/85 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - DISEGNI DI LEGGI IN MATERIA SANITARIA - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL COMMISSARIO DELLO STATO - OMESSA PROMULGAZIONE DEGLI ARTICOLI DENUNCIATI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
SENT. 148/85 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE SICILIA - DISEGNI DI LEGGI IN MATERIA SANITARIA - IMPUGNAZIONE DA PARTE DEL COMMISSARIO DELLO STATO - OMESSA PROMULGAZIONE DEGLI ARTICOLI DENUNCIATI - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Come la Corte ha piu' volte affermato, la mancata promulgazione degli articoli impugnati comporta la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso un disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale, riguardo al quale si dubita che sia compatibile con la Costituzione o con altre disposizioni di pari valore. (Cessazione della materia del contendere relativamente ai ricorsi con cui il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9, lett.a) e b), e 48 del disegno di legge sulla istituzione delle unita' sanitarie locali, e dell'art. 34 del disegno di legge sull'ordinamento interno dei servizi sanitari e sull'attuazione del sistema informativo sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale, approvato il 23 dicembre 1980 - in riferimento agli artt. 51, 65 e 97 Cost. -, avendo il Presidente della Regione promulgato i disegni di legge suddetti con omissione degli articoli impugnati, come attestato dalle leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87 e 6 gennaio 1981, n. 6). - S. nn. 13 e 54/1983; 115/1985.
Come la Corte ha piu' volte affermato, la mancata promulgazione degli articoli impugnati comporta la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso proposto dal Commissario dello Stato per la Regione Siciliana avverso un disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale, riguardo al quale si dubita che sia compatibile con la Costituzione o con altre disposizioni di pari valore. (Cessazione della materia del contendere relativamente ai ricorsi con cui il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 9, lett.a) e b), e 48 del disegno di legge sulla istituzione delle unita' sanitarie locali, e dell'art. 34 del disegno di legge sull'ordinamento interno dei servizi sanitari e sull'attuazione del sistema informativo sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale, approvato il 23 dicembre 1980 - in riferimento agli artt. 51, 65 e 97 Cost. -, avendo il Presidente della Regione promulgato i disegni di legge suddetti con omissione degli articoli impugnati, come attestato dalle leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87 e 6 gennaio 1981, n. 6). - S. nn. 13 e 54/1983; 115/1985.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 65
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte