Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43168
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
17/11/2020; Decisione del
17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Disciplina generale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) regionale - Rinvio a disposizione modificata da altra, ugualmente impugnata per questioni dichiarate non fondate - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Censure formulate per relationem - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Disciplina generale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) regionale - Rinvio a disposizione modificata da altra, ugualmente impugnata per questioni dichiarate non fondate - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Censure formulate per relationem - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promossa dal Governo in riferimento complessivamente all'art. 117, terzo comma, Cost., che modifica l'art. 145, comma 2, lett. d), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che detta la disciplina regionale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in riferimento al successivo art. 167, come modificato dall'art. 36 della medesima legge regionale. Le censure sono formulate meramente per relationem rispetto a quanto sostenuto nel ricorso a proposito dell'indicato art. 36, per il quale l'insussistenza della violazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio ha comportato la loro non fondatezza. Esse vanno pertanto risolte nel medesimo senso.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, commi 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, promossa dal Governo in riferimento complessivamente all'art. 117, terzo comma, Cost., che modifica l'art. 145, comma 2, lett. d), della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, che detta la disciplina regionale della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in riferimento al successivo art. 167, come modificato dall'art. 36 della medesima legge regionale. Le censure sono formulate meramente per relationem rispetto a quanto sostenuto nel ricorso a proposito dell'indicato art. 36, per il quale l'insussistenza della violazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio ha comportato la loro non fondatezza. Esse vanno pertanto risolte nel medesimo senso.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Toscana
22/11/2019
n. 69
art. 34
co. 1
legge della Regione Toscana
10/11/2014
n. 65
art. 145
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte