Sentenza 149/1985 (ECLI:IT:COST:1985:149)
Massima numero 10907
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del  03/05/1985;  Decisione del  03/05/1985
Deposito del 14/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 149/85. REGIONE ABRUZZO - CENTRI DI SERVIZI CULTURALI - LEGGE REGIONALE 22 SETTEMBRE 1976 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 117 E 118 COST. - IUS SUPERVENIENS : LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1978, N. 35 - ELIMINAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.

Testo
La successiva approvazione e promulgazione di legge regionale dal contenuto sostanzialmente identico a quello di cui alla legge impugnata, ma con omissione delle parti denunciate dal ricorrente, comporta cessazione della materia del contendere in ordine al giudizio di legittimita' costituzionale promosso dal Governo in via principale. (Cessazione della materia del contendere riguardo al ricorso relativo al disegno di legge della Regione Abruzzo approvato il 4 agosto 1976 e riapprovato il 22 settembre stesso anno, sui centri di servizi culturali, essendo stata approvata e promulgata, con il visto del Commissario del Governo, nelle more del giudizio, la legge della Regione 6 luglio 1978, n. 35, vertente sul medesimo oggetto e di contenuto pressoche' identico, ma con l'eliminazione delle parti degli artt. 3 e 4 che avevano formato oggetto di impugnativa).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 128

Altri parametri e norme interposte