Sentenza 150/1985 (ECLI:IT:COST:1985:150)
Massima numero 10908
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore BORZELLINO
Udienza Pubblica del
03/05/1985; Decisione del
03/05/1985
Deposito del 14/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 150/85. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE VALLE D'AOSTA - DIPENDENTI REGIONALI - PROTEZIONE DELLA MATERNITA' ED INFANZIA - ESTENSIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DELLE LAVORATRICI NON DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PRETESA INCOMPETENZA EX ARTT. 2 E 3 DELLO STATUTO SPECIALE - INSUSSISTENZA - COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA DELLA REGIONE IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 150/85. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - REGIONE VALLE D'AOSTA - DIPENDENTI REGIONALI - PROTEZIONE DELLA MATERNITA' ED INFANZIA - ESTENSIONE DELLA NORMATIVA STATALE DI CUI ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1971, N. 1204 - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DELLE LAVORATRICI NON DIPENDENTI DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E PRETESA INCOMPETENZA EX ARTT. 2 E 3 DELLO STATUTO SPECIALE - INSUSSISTENZA - COMPETENZA LEGISLATIVA PRIMARIA DELLA REGIONE IN MATERIA DI REGOLAMENTAZIONE DELLO STATO GIURIDICO DEI DIPENDENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Poiche' l'ordinamento dei propri dipendenti rientra nella sua potesta' legislativa primaria, in base al disposto dell'art. 2 del relativo Statuto, ben puo' la Regione Valle d'Aosta legiferare in modo autonomo riguardo alla previdenza ed assicurazioni sociali in loro favore, in quanto cio' attiene pur sempre alla regolamentazione dello stato giuridico, ancorche' trattasi di materia compresa in termini di finalita' obbiettive generali tra quelle contemplate nell'art. 3 dello Statuto medesimo, attributivo di normazione integrativa delle leggi della Repubblica. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del disegno di legge della Regione autonoma Valle d'Aosta - concernente l'estensione ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni sulla protezione della maternita' ed infanzia - approvato il 2 luglio 1976 e riapprovato il 30 settembre dello stesso anno, sollevata sotto il profilo che l'estensione, prevista dalla normativa impugnata, alle dipendenti regionali della protezione della maternita' naturale, di cui alla legge n. 1204 del 1971, per effetto di adozione, affiliazione o affidamento di minori, violerebbe l'art. 3 Cost., creando disparita' di trattamento tra le lavoratrici madri a seconda che siano o meno dipendenti della Amministrazione regionale, nonche' gli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale valdostano (approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4).
Poiche' l'ordinamento dei propri dipendenti rientra nella sua potesta' legislativa primaria, in base al disposto dell'art. 2 del relativo Statuto, ben puo' la Regione Valle d'Aosta legiferare in modo autonomo riguardo alla previdenza ed assicurazioni sociali in loro favore, in quanto cio' attiene pur sempre alla regolamentazione dello stato giuridico, ancorche' trattasi di materia compresa in termini di finalita' obbiettive generali tra quelle contemplate nell'art. 3 dello Statuto medesimo, attributivo di normazione integrativa delle leggi della Repubblica. Pertanto, non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale del disegno di legge della Regione autonoma Valle d'Aosta - concernente l'estensione ai casi di adozione, affiliazione e affidamento familiare delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni sulla protezione della maternita' ed infanzia - approvato il 2 luglio 1976 e riapprovato il 30 settembre dello stesso anno, sollevata sotto il profilo che l'estensione, prevista dalla normativa impugnata, alle dipendenti regionali della protezione della maternita' naturale, di cui alla legge n. 1204 del 1971, per effetto di adozione, affiliazione o affidamento di minori, violerebbe l'art. 3 Cost., creando disparita' di trattamento tra le lavoratrici madri a seconda che siano o meno dipendenti della Amministrazione regionale, nonche' gli artt. 2 e 3 dello Statuto speciale valdostano (approvato con legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 3
Altri parametri e norme interposte