Ordinanza 151/1985 (ECLI:IT:COST:1985:151)
Massima numero 10909
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
03/05/1985; Decisione del
03/05/1985
Deposito del 14/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 151/85. MINORANZE LINGUISTICHE - PROVINCIA DI BOLZANO - CENSIMENTO - DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA PER I FIGLI MINORI - OBBLIGO PER I GENITORI, APPARTENENTI A DIVERSI GRUPPI LINGUISTICI, DI SCEGLIERE TRA I GRUPPI ITALIANO, TEDESCO O LADINO - MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' DI DICHIARARE L'APPARTENENZA AL GRUPPO MISTILINGUE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
ORD. 151/85. MINORANZE LINGUISTICHE - PROVINCIA DI BOLZANO - CENSIMENTO - DICHIARAZIONE DI APPARTENENZA PER I FIGLI MINORI - OBBLIGO PER I GENITORI, APPARTENENTI A DIVERSI GRUPPI LINGUISTICI, DI SCEGLIERE TRA I GRUPPI ITALIANO, TEDESCO O LADINO - MANCATA PREVISIONE DELLA POSSIBILITA' DI DICHIARARE L'APPARTENENZA AL GRUPPO MISTILINGUE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE.
Testo
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 22 e 29 Cost., dell'articolo unico, commi primo, terzo e quinto del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, il quale, nell'obbligare i coniugi residenti nella provincia di Bolzano, appartenenti a diversi gruppi linguistici, a rendere per i figli minori, in sede di censimento, dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico ed a scegliere tra quelli italiano, tedesco o ladino, non consente di dichiararne l'"appartenenza al gruppo mistilingue". Infatti il sopravvenuto d.P.R. 3 aprile 1985, n. 108, alla cui stregua deve essere rivalutata la rilevanza, ha modificato l'art. 18, d.P.R. n. 752/1976, nel testo novellato dal d.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, dando facolta' ai genitori, in occasione del censimento generale della popolazione, di astenersi dal rendere la dichiarazione di appartenenza dei figli minori, qualora: a) si dichiarino appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra quelli di cui all'art. 89 T.U. dello Statuto del Trentino-Alto Adige; b) e non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici da rendere per conto dei figli stessi.
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 22 e 29 Cost., dell'articolo unico, commi primo, terzo e quinto del d.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, il quale, nell'obbligare i coniugi residenti nella provincia di Bolzano, appartenenti a diversi gruppi linguistici, a rendere per i figli minori, in sede di censimento, dichiarazione di appartenenza ad un gruppo linguistico ed a scegliere tra quelli italiano, tedesco o ladino, non consente di dichiararne l'"appartenenza al gruppo mistilingue". Infatti il sopravvenuto d.P.R. 3 aprile 1985, n. 108, alla cui stregua deve essere rivalutata la rilevanza, ha modificato l'art. 18, d.P.R. n. 752/1976, nel testo novellato dal d.P.R. 24 marzo 1981, n. 216, dando facolta' ai genitori, in occasione del censimento generale della popolazione, di astenersi dal rendere la dichiarazione di appartenenza dei figli minori, qualora: a) si dichiarino appartenenti a due diversi gruppi linguistici tra quelli di cui all'art. 89 T.U. dello Statuto del Trentino-Alto Adige; b) e non concordino circa la dichiarazione di appartenenza ad uno dei due gruppi linguistici da rendere per conto dei figli stessi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 22
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte