Sentenza 152/1985 (ECLI:IT:COST:1985:152)
Massima numero 10910
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 152/85 A. CASA DA GIOCO - GIOCO D'AZZARDO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IN ALCUNI CASINO' - DEROGA AL DIVIETO PENALE DEL GIOCO D'AZZARDO - PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL COMUNE DI SANREMO - SOMME RITENUTE INVALIDAMENTE PERCEPITE DAL CASINO' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 152/85 A. CASA DA GIOCO - GIOCO D'AZZARDO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO IN ALCUNI CASINO' - DEROGA AL DIVIETO PENALE DEL GIOCO D'AZZARDO - PROVVEDIMENTI A FAVORE DEL COMUNE DI SANREMO - SOMME RITENUTE INVALIDAMENTE PERCEPITE DAL CASINO' - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Va dichiarata l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale quando il giudice a quo non esprime la minima motivazione sulla rilevanza, limitandosi ad affermarla apoditticamente senza neanche indicare un elemento da cui si possa desumerla, si' che la questione stessa sembra essere prospettata in via esclusivamente astratta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 70 e 76 Cost. - dell'art. 1, primo comma, r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, e relativa legge di conversione 27 dicembre 1928, n. 3125, che riconosce al Ministro dell'interno la facolta' di autorizzare il Comune di Sanremo ad adottare, anche in deroga alle leggi vigenti, pur se in materia penale, tutti i provvedimenti necessari per l'assestamento del bilancio e l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, compresa la gestione in forma organizzata del gioco d'azzardo represso dagli artt. 718-721 cod. pen.).
Va dichiarata l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale quando il giudice a quo non esprime la minima motivazione sulla rilevanza, limitandosi ad affermarla apoditticamente senza neanche indicare un elemento da cui si possa desumerla, si' che la questione stessa sembra essere prospettata in via esclusivamente astratta. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 25, secondo comma, 70 e 76 Cost. - dell'art. 1, primo comma, r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, e relativa legge di conversione 27 dicembre 1928, n. 3125, che riconosce al Ministro dell'interno la facolta' di autorizzare il Comune di Sanremo ad adottare, anche in deroga alle leggi vigenti, pur se in materia penale, tutti i provvedimenti necessari per l'assestamento del bilancio e l'esecuzione delle opere pubbliche indilazionabili, compresa la gestione in forma organizzata del gioco d'azzardo represso dagli artt. 718-721 cod. pen.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 70
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte