Sentenza 152/1985 (ECLI:IT:COST:1985:152)
Massima numero 10911
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 152/85 B. CASA DA GIOCO - GIOCO D'AZZARDO - DEROGHE AL DIVIETO PENALE DEL GIOCO D'AZZARDO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO NEL COMUNE DI SAINT VINCENT - ASSUNTO CARATTERE ARBITRARIAMENTE PRIVILEGIATO DELLA DEROGA IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 152/85 B. CASA DA GIOCO - GIOCO D'AZZARDO - DEROGHE AL DIVIETO PENALE DEL GIOCO D'AZZARDO - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO NEL COMUNE DI SAINT VINCENT - ASSUNTO CARATTERE ARBITRARIAMENTE PRIVILEGIATO DELLA DEROGA IN VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non mancano ragioni che giustificano la sottrazione al divieto penale del gioco d'azzardo di quello autorizzato in alcuni casino', e che rendono legittima la deroga: invero, accanto a quella piu' generale di disincentivare l'afflusso di cittadini italiani a case di gioco aperte in Stati confinanti, si pone quella piu' particolare di sovvenire alle finanze di Comuni o Regioni ritenute dal legislatore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico e dalla situazione di dissesto finanziario, mentre la circostanza che altri Comuni o Regioni si trovino o potrebbero trovarsi in condizioni analoghe a quelle dei Comuni o della Regione a statuto speciale finora considerati dal legislatore non concreta di per se' sola e hic et nunc lesioni del principio di eguaglianza. E cio' tanto piu' in quanto da tale circostanza non possono trarsi conseguenze di automatica estensione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - delle leggi 3 novembre 1954, n. 1042, 29 novembre 1955, n. 1179, 18 febbraio 1963, n. 67, 6 dicembre 1971, n. 1065 e 26 novembre 1981, n. 690, per le parti e nel senso in cui prevedono la liceita' del gioco d'azzardo nel Casino' di Saint Vincent).
Non mancano ragioni che giustificano la sottrazione al divieto penale del gioco d'azzardo di quello autorizzato in alcuni casino', e che rendono legittima la deroga: invero, accanto a quella piu' generale di disincentivare l'afflusso di cittadini italiani a case di gioco aperte in Stati confinanti, si pone quella piu' particolare di sovvenire alle finanze di Comuni o Regioni ritenute dal legislatore particolarmente qualificate dal punto di vista turistico e dalla situazione di dissesto finanziario, mentre la circostanza che altri Comuni o Regioni si trovino o potrebbero trovarsi in condizioni analoghe a quelle dei Comuni o della Regione a statuto speciale finora considerati dal legislatore non concreta di per se' sola e hic et nunc lesioni del principio di eguaglianza. E cio' tanto piu' in quanto da tale circostanza non possono trarsi conseguenze di automatica estensione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - delle leggi 3 novembre 1954, n. 1042, 29 novembre 1955, n. 1179, 18 febbraio 1963, n. 67, 6 dicembre 1971, n. 1065 e 26 novembre 1981, n. 690, per le parti e nel senso in cui prevedono la liceita' del gioco d'azzardo nel Casino' di Saint Vincent).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte