Sentenza 152/1985 (ECLI:IT:COST:1985:152)
Massima numero 10913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 152/85 D. (ORDINANZA PRONUNZIATA IN UDIENZA - 6/11/1984) GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DI COMUNI - INAMMISSIBILITA' SE NON GIA' PARTI NEL GIUDIZIO A QUO.
SENT. 152/85 D. (ORDINANZA PRONUNZIATA IN UDIENZA - 6/11/1984) GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - INTERVENTO DI COMUNI - INAMMISSIBILITA' SE NON GIA' PARTI NEL GIUDIZIO A QUO.
Testo
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non e' consentito l'intervento di un Comune se lo stesso non abbia la qualita' di parte nel giudizio a quo. (Inammissibilita' dell'intervento dei Comuni di Anzio, Bagni di Lucca, Godiasco, Montecatini Terme, Rapallo, San Pellegrino Terme, Sorrento e Taormina nel giudizio promosso nei confronti dell'art. 1, comma primo, r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, conv. in l. 27 dicembre 1928, n. 3125).
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale non e' consentito l'intervento di un Comune se lo stesso non abbia la qualita' di parte nel giudizio a quo. (Inammissibilita' dell'intervento dei Comuni di Anzio, Bagni di Lucca, Godiasco, Montecatini Terme, Rapallo, San Pellegrino Terme, Sorrento e Taormina nel giudizio promosso nei confronti dell'art. 1, comma primo, r.d.l. 22 dicembre 1927, n. 2448, conv. in l. 27 dicembre 1928, n. 3125).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte