Sentenza 153/1985 (ECLI:IT:COST:1985:153)
Massima numero 10915
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  06/05/1985;  Decisione del  06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10914


Titolo
SENT. 153/85 B. REGIONE ABRUZZO - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI REGIONALI - TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" - STATO GIURIDICO ED ECONOMICO ATTRIBUITO AL PERSONALE DEL DISCIOLTO ENTE FUCINO ED INQUADRATO NELL'ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO (ERSA) - SOPPRESSIONE DEL FONDO DI PREVIDENZA DEL DISCIOLTO ENTE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI STABILITI DALLA LEGGE STATALE N. 386 DEL 1976, NONCHE' DI QUELLI DEL GIUSTO RICONOSCIMENTO ALLA QUALITA' DEL LAVORO E ALL'EFFICIENZA DELLA P.A. - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 15 della legge della Regione Abruzzo 28 dicembre 1978, n. 87, che ha istituito l'ente regionale di sviluppo agricolo, nella parte in cui attribuisce al personale del disciolto Ente Fucino lo stato giuridico ed economico di quello regionale e liquida a favore degli interessati il fondo integrativo di previdenza, non contrasta con alcun principio della legislazione statale (ed in particolare con gli artt. 5, lett. e, della legge 30 aprile 1976, n. 386 e 14 e 35 della legge 20 marzo 1975, n. 70), ne' e' dubitabile che, in forza del divieto della "reformatio in peius" del trattamento economico spettante al personale passato alle regioni, quello proveniente dall'Ente Fucino debba continuare a percepire il trattamento economico migliore del quale fruiva presso tale ente anche dopo l'entrata in vigore della detta legge abruzzese, la quale non puo' non essere interpretata alla stregua di quei principi. D'altra parte, l'art. 15 succitato non contiene direttamente la disciplina della materia, ma con il primo comma fa rinvio alle disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale della Regione Abruzzo, materia la quale e' stata disciplinata dalla legge regionale abruzzese 2 agosto 1973, n. 32, della quale la Corte ha avuto occasione di esaminare la legittimita' proprio con riguardo ai parametri costituzionali degli artt. 36 e 97, riconoscendo che questi non sono violati. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 36, 97 e 117 Cost. - delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 15 della legge della Regione Abruzzo n. 87 del 1978, sollevate sotto il profilo che esso non avrebbe fatto salvo il principio del divieto della "reformatio in peius" del trattamento economico gia' raggiunto dai dipendenti pubblici, avrebbe creato fasce retributive ristrette negando il giusto riconoscimento alla qualita' del lavoro ed eliminato ogni forma di incentivi morali ed economici, non determinando ne' le sfere di competenza ne' le attribuzioni ne' le responsabilita' dei dipendenti e ponendo a base di ogni progressione economica la sola anzianita'). - S. n. 277/1983.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte