Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43169
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  17/11/2020;  Decisione del  17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43163  43164  43165  43166  43167  43168  43170  43171  43172  43173  43174  43175  43176  43177  43178  43179  43180  43181  43182  43183  43184  43185  43186  43187  43188


Titolo
Sopravvenienze nel giudizio in via principale - Modificazione della norma impugnata satisfattiva delle censure - Incertezza circa la sua mancata applicazione nelle more dello ius superveniens - Esclusione della cessazione della materia del contendere.

Testo
Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, che sostituisce l'art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, limitatamente al comma 3. Benché, infatti, lo ius superveniens introdotto con la legge reg. Toscana n. 51 del 2020 abbia modificato l'impugnato comma 3 in modo chiaramente satisfattivo delle censure del ricorrente, la difesa regionale, interpellata a tal proposito in udienza, non è stata in grado di fornire elementi che facciano ritenere che la norma regionale originariamente impugnata non abbia avuto nel frattempo applicazione.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  22/11/2019  n. 69  art. 37  co. 1

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 168  co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte