Sentenza 155/1985 (ECLI:IT:COST:1985:155)
Massima numero 10919
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 155/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - PERENTORIETA' DEI TERMINI - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 155/85 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - COSTITUZIONE DELLE PARTI - PERENTORIETA' DEI TERMINI - INOSSERVANZA - INAMMISSIBILITA' DELLA COSTITUZIONE.
Testo
Non e' ammissibile, nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, la costituzione delle parti dopo la scadenza del termine di venti giorni decorrente dalla data del deposito del ricorso, avendo tale termine carattere perentorio. - v., in senso conforme, S. n. 71/1982.
Non e' ammissibile, nei giudizi di legittimita' costituzionale in via principale, la costituzione delle parti dopo la scadenza del termine di venti giorni decorrente dalla data del deposito del ricorso, avendo tale termine carattere perentorio. - v., in senso conforme, S. n. 71/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte