Sentenza 155/1985 (ECLI:IT:COST:1985:155)
Massima numero 10920
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 155/85 B. PROVINCIA DI BOLZANO - ALBO PROFESSIONALE PER GIARDINIERI - SCOPO DELLA SUA ISTITUZIONE - LIMITI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - ESCLUSIONE - INCONFIGURABILITA' DI UN ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE DI AUTOGOVERNO DELLA CATEGORIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 155/85 B. PROVINCIA DI BOLZANO - ALBO PROFESSIONALE PER GIARDINIERI - SCOPO DELLA SUA ISTITUZIONE - LIMITI ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - ESCLUSIONE - INCONFIGURABILITA' DI UN ORDINE O COLLEGIO PROFESSIONALE DI AUTOGOVERNO DELLA CATEGORIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello stesso anno, attraverso la istituzione di un albo professionale per giardinieri, persegue, in concreto, lo scopo di predeterminare, verificandone la sussistenza, le "condizioni minime di natura quantitativa (art. 1) e qualitativa (art. 2)" necessarie per poter "richiedere misure di incentivazione previste da leggi regionali" (art. 4): pertanto, non pone vincoli o limitazioni di sorta all'esercizio della professione di giardiniere nella provincia di Bolzano, ne' istituisce un ordine o collegio professionale di autogoverno della categoria. Di conseguenza, non contrasta con i principi costituzionali di salvaguardia della liberta' di iniziativa economica e del diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale di detto disegno di legge, sollevata in riferimento agli artt. 41 e 120, ultimo comma, Cost., sotto il profilo che esso illegittimamente condizionerebbe l'esercizio dell'attivita' di giardiniere all'iscrizione di un apposito albo).
Il disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello stesso anno, attraverso la istituzione di un albo professionale per giardinieri, persegue, in concreto, lo scopo di predeterminare, verificandone la sussistenza, le "condizioni minime di natura quantitativa (art. 1) e qualitativa (art. 2)" necessarie per poter "richiedere misure di incentivazione previste da leggi regionali" (art. 4): pertanto, non pone vincoli o limitazioni di sorta all'esercizio della professione di giardiniere nella provincia di Bolzano, ne' istituisce un ordine o collegio professionale di autogoverno della categoria. Di conseguenza, non contrasta con i principi costituzionali di salvaguardia della liberta' di iniziativa economica e del diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio nazionale la loro professione, impiego o lavoro. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale di detto disegno di legge, sollevata in riferimento agli artt. 41 e 120, ultimo comma, Cost., sotto il profilo che esso illegittimamente condizionerebbe l'esercizio dell'attivita' di giardiniere all'iscrizione di un apposito albo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 120
Altri parametri e norme interposte