Sentenza 155/1985 (ECLI:IT:COST:1985:155)
Massima numero 10921
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 155/85 C. PROVINCIA DI BOLZANO - AZIENDE GIARDINIERE - MISURE DI INCENTIVAZIONE - LIMITI - INDIVIDUAZIONE IN VIA PREVENTIVA ED IN TERMINI GENERALI DEI POSSIBILI DESTINATARI - RAZIONALITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 155/85 C. PROVINCIA DI BOLZANO - AZIENDE GIARDINIERE - MISURE DI INCENTIVAZIONE - LIMITI - INDIVIDUAZIONE IN VIA PREVENTIVA ED IN TERMINI GENERALI DEI POSSIBILI DESTINATARI - RAZIONALITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 4 del disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello stesso anno, che riguardo alle aziende giardiniere riserva le misure di incentivazione a quelle sole che abbiano determinate dimensioni minime (e siano gestite direttamente, autonomamente e personalmente da soggetti in possesso di dati requisiti), persegue lo scopo di evitare la eccessiva dispersione dei benefici e di premiare la professionalita' degli operatori del settore, e tale finalita' e' sicuramente ragionevole e non incide affatto sul diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo succitato - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. - sotto il profilo che illegittimamente tale disposizione riserverebbe, in via preventiva e generale, delle incentivazioni alle sole aziende che abbiano determinate dimensioni).
L'art. 4 del disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello stesso anno, che riguardo alle aziende giardiniere riserva le misure di incentivazione a quelle sole che abbiano determinate dimensioni minime (e siano gestite direttamente, autonomamente e personalmente da soggetti in possesso di dati requisiti), persegue lo scopo di evitare la eccessiva dispersione dei benefici e di premiare la professionalita' degli operatori del settore, e tale finalita' e' sicuramente ragionevole e non incide affatto sul diritto al lavoro riconosciuto a tutti i cittadini. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo succitato - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost. - sotto il profilo che illegittimamente tale disposizione riserverebbe, in via preventiva e generale, delle incentivazioni alle sole aziende che abbiano determinate dimensioni).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Altri parametri e norme interposte