Sentenza 155/1985 (ECLI:IT:COST:1985:155)
Massima numero 10922
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  06/05/1985;  Decisione del  06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10919  10920  10921  10923


Titolo
SENT. 155/85 D. PROVINCIA DI BOLZANO - ISTITUZIONE DI UN ALBO PROFESSIONALE PER GIARDINIERI - EFFETTI CONSEGUENTI ALLA FREQUENZA DI UN CORSO DI STUDI, OVUNQUE REALIZZATA - OMESSA INDICAZIONE ED IMPOSSIBILE INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI COSTITUZIONALI RITENUTI VIOLATI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando non siano indicati il o i parametri costituzionali che risulterebbero violati, ne' sia possibile la loro individuazione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, terzo comma, del disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello stesso anno, in quanto sollevata senza indicazione del parametro di riferimento, peraltro non individuabile dalla censura governativa cosi' come prospettata).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte