Sentenza 155/1985 (ECLI:IT:COST:1985:155)
Massima numero 10923
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente ELIA - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 155/85 E. PROVINCIA DI BOLZANO - ENTI PUBBLICI LOCALI - ORGANI COLLEGIALI - RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DEI GRUPPI LINGUISTICI - ISTITUZIONE DI UN ALBO PROVINCIALE PER GIARDINIERI - CREAZIONE DI UNA COMMISSIONE CON IL COMPITO DI "REGGERE" L'ALBO - COSTITUISCE ORGANO DELLA PROVINCIA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI DETTARE NORME ESPRESSAMENTE VOLTE AD ASSICURARE LA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DEI GRUPPI LINGUISTICI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 155/85 E. PROVINCIA DI BOLZANO - ENTI PUBBLICI LOCALI - ORGANI COLLEGIALI - RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DEI GRUPPI LINGUISTICI - ISTITUZIONE DI UN ALBO PROVINCIALE PER GIARDINIERI - CREAZIONE DI UNA COMMISSIONE CON IL COMPITO DI "REGGERE" L'ALBO - COSTITUISCE ORGANO DELLA PROVINCIA - INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI DETTARE NORME ESPRESSAMENTE VOLTE AD ASSICURARE LA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DEI GRUPPI LINGUISTICI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 61, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige - nel disporre che negli ordinamenti degli enti pubblici locali siano inserite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi - non impone soltanto l'obbligo di applicare il principio della proporzionalita' nella composizione degli organi collegiali, ma esige, testualmente, che vengano dettate le regole atte a renderlo operante nelle situazioni specificamente disciplinate. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 3 del disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello stesso anno, relativo alla istituzione di un albo provinciale per giardinieri, in quanto la commissione da esso prevista, cui e' affidato il compito di "reggere" tale albo, costituisce un organo della provincia, incardinato presso l'assessorato per l'agricoltura e le foreste, e nel disciplinarla, il legislatore provinciale non ha osservato l'obbligo posto dalla disposizione statutaria.
L'art. 61, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino- Alto Adige - nel disporre che negli ordinamenti degli enti pubblici locali siano inserite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi - non impone soltanto l'obbligo di applicare il principio della proporzionalita' nella composizione degli organi collegiali, ma esige, testualmente, che vengano dettate le regole atte a renderlo operante nelle situazioni specificamente disciplinate. Pertanto e' costituzionalmente illegittimo l'art. 3 del disegno di legge approvato dal Consiglio provinciale dell'Alto Adige il 7 ottobre 1976 e riapprovato il 1 dicembre dello stesso anno, relativo alla istituzione di un albo provinciale per giardinieri, in quanto la commissione da esso prevista, cui e' affidato il compito di "reggere" tale albo, costituisce un organo della provincia, incardinato presso l'assessorato per l'agricoltura e le foreste, e nel disciplinarla, il legislatore provinciale non ha osservato l'obbligo posto dalla disposizione statutaria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 61
Altri parametri e norme interposte