Sentenza 156/1985 (ECLI:IT:COST:1985:156)
Massima numero 10924
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 156/85 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - LIMITE DI ETA' - ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE LIMITE FISSATO CON LA RIFORMA TRIBUTARIA - ASSUNTA MANCANZA DI PREVIA LEGGE DI DELEGA ED ECCESSO DALLA LEGGE DI DELEGA - FACOLTA' DEL GOVERNO DI EMANARE, ANCHE CON PIU' DECRETI A DISTANZA DI TEMPO, ULTERIORI "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE" - RINNOVAZIONE DELLA DELEGA PER MEZZO DI SUCCESSIVE LEGGI DI PROROGA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 156/85 A. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - LIMITE DI ETA' - ABROGAZIONE DEL PRECEDENTE LIMITE FISSATO CON LA RIFORMA TRIBUTARIA - ASSUNTA MANCANZA DI PREVIA LEGGE DI DELEGA ED ECCESSO DALLA LEGGE DI DELEGA - FACOLTA' DEL GOVERNO DI EMANARE, ANCHE CON PIU' DECRETI A DISTANZA DI TEMPO, ULTERIORI "DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE" - RINNOVAZIONE DELLA DELEGA PER MEZZO DI SUCCESSIVE LEGGI DI PROROGA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Il fatto che le norme delegate, pur nel rispetto dei principi direttivi e criteri fondamentali, siano emesse, sempre per lo stesso oggetto, a diversi anni di distanza non basta a far ritenere che si sia in presenza di un trasferimento delle funzioni legislative dal Parlamento al Governo e non di una normale delega, dal momento che il Parlamento, nel concedere in modo reiterato la proroga del termine per l'emanazione dei provvedimenti delegati (come puo' certamente fare giacche' l'organo che ha l'autorita' di fissare una scadenza puo' anche prorogarla), effettua pur sempre le proprie valutazioni nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Costituzione. Ne' tale facolta' di valutazione discrezionale del legislatore delegante viene meno nell'ipotesi di proroga di un termine quando questo sia gia' scaduto, non essendovi alcun ostacolo di natura costituzionale che impedisca al legislatore ordinario di far rivivere con effetti retroattivi una delega scaduta. Pertanto non contrastano con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., gli artt. 17, comma secondo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma tributaria, nella parte in cui consente al legislatore delegato di adottare a distanza di molto tempo disposizioni di contenuto contrario nella stessa materia, e 48, comma primo, della legge 24 aprile 1980, n. 146, nella parte in cui proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 1982 il termine per l'esercizio della delega previsto dalla legge n. 825 del 1971, malgrado il termine, ripetutamente prorogato, fosse gia' scaduto. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - delle questioni di legittimita' delle dette disposizioni, sollevate sotto il profilo che il Parlamento non avrebbe potuto consentire al Governo di legiferare in materia di riforma tributaria con piu' testi normativi emanati anche a distanza di tempo, ne' prorogare il termine per l'esercizio della delega una volta che questo, ripetutamente prorogato, fosse gia' scaduto, per cui sarebbe stato precluso al legislatore delegato di ridurre - con l'art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - di tre anni il limite di eta' per far parte delle commissioni tributarie, stabilito a settantotto anni, nella prima fase di applicazione della riforma, dall'art. 45, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).
Il fatto che le norme delegate, pur nel rispetto dei principi direttivi e criteri fondamentali, siano emesse, sempre per lo stesso oggetto, a diversi anni di distanza non basta a far ritenere che si sia in presenza di un trasferimento delle funzioni legislative dal Parlamento al Governo e non di una normale delega, dal momento che il Parlamento, nel concedere in modo reiterato la proroga del termine per l'emanazione dei provvedimenti delegati (come puo' certamente fare giacche' l'organo che ha l'autorita' di fissare una scadenza puo' anche prorogarla), effettua pur sempre le proprie valutazioni nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Costituzione. Ne' tale facolta' di valutazione discrezionale del legislatore delegante viene meno nell'ipotesi di proroga di un termine quando questo sia gia' scaduto, non essendovi alcun ostacolo di natura costituzionale che impedisca al legislatore ordinario di far rivivere con effetti retroattivi una delega scaduta. Pertanto non contrastano con gli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., gli artt. 17, comma secondo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma tributaria, nella parte in cui consente al legislatore delegato di adottare a distanza di molto tempo disposizioni di contenuto contrario nella stessa materia, e 48, comma primo, della legge 24 aprile 1980, n. 146, nella parte in cui proroga ulteriormente fino al 31 dicembre 1982 il termine per l'esercizio della delega previsto dalla legge n. 825 del 1971, malgrado il termine, ripetutamente prorogato, fosse gia' scaduto. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - delle questioni di legittimita' delle dette disposizioni, sollevate sotto il profilo che il Parlamento non avrebbe potuto consentire al Governo di legiferare in materia di riforma tributaria con piu' testi normativi emanati anche a distanza di tempo, ne' prorogare il termine per l'esercizio della delega una volta che questo, ripetutamente prorogato, fosse gia' scaduto, per cui sarebbe stato precluso al legislatore delegato di ridurre - con l'art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 - di tre anni il limite di eta' per far parte delle commissioni tributarie, stabilito a settantotto anni, nella prima fase di applicazione della riforma, dall'art. 45, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte