Sentenza 156/1985 (ECLI:IT:COST:1985:156)
Massima numero 10925
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 156/85 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - LIMITE DI ETA' - ABROGAZIONE DEL LIMITE PRECEDENTE FISSATO IN SEDE DI RIFORMA TRIBUTARIA - CARATTERE INTEGRATIVO E NON MODIFICATIVO DELLA DISPOSIZIONE ABROGATRICE - EMANAZIONE DI DECRETI DELEGATI INTEGRATIVI DELLA INIZIALE NORMATIVA TRANSITORIA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 156/85 B. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - LIMITE DI ETA' - ABROGAZIONE DEL LIMITE PRECEDENTE FISSATO IN SEDE DI RIFORMA TRIBUTARIA - CARATTERE INTEGRATIVO E NON MODIFICATIVO DELLA DISPOSIZIONE ABROGATRICE - EMANAZIONE DI DECRETI DELEGATI INTEGRATIVI DELLA INIZIALE NORMATIVA TRANSITORIA - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Una volta che lo stesso legislatore delegato, nell'esercizio della delega ricevuta, abbia esplicitamente prodotto una norma per disciplinare una certa materia soltanto nella fase iniziale di applicazione di una normativa riformatrice, rientra nei poteri dello stesso legislatore delegato, conferitigli dalla legge di delega, integrare - senza necessita' di una delega ulteriore o di fissazione di ulteriori criteri o principi direttivi - la norma transitoria iniziale con disposizioni di contenuto anche diverso, al fine di coprire il vuoto normativo che altrimenti si creerebbe con la cessazione della prima fase di applicazione della riforma. Pertanto non e' costituzionalmente illegittimo l'art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1971, n. 739, nella parte in cui fissa a settantacinque anni il limite di eta' per far parte delle commissioni tributarie, in quanto esso e' stato emanato in attuazione di una delega che prevedeva l'emissione di piu' decreti delegati (delega rinnovata con varie leggi di proroga), la quale consentiva che fossero prodotte norme integrative, quale appunto quella in discussione che ha modificato una disposizione transitoria dettata per la prima attuazione della nuova normativa. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo succitato, proposta sull'assunto che esso contrasti con la delega concessa al Governo dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, sotto il profilo che questa era gia' stata utilizzata disponendosi - con l'art. 45, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 736 - che il limite di eta' per far parte delle commissioni tributarie fosse di settantotto anni, per cui non poteva essere nuovamente utilizzata per fissare un limite diverso).
Una volta che lo stesso legislatore delegato, nell'esercizio della delega ricevuta, abbia esplicitamente prodotto una norma per disciplinare una certa materia soltanto nella fase iniziale di applicazione di una normativa riformatrice, rientra nei poteri dello stesso legislatore delegato, conferitigli dalla legge di delega, integrare - senza necessita' di una delega ulteriore o di fissazione di ulteriori criteri o principi direttivi - la norma transitoria iniziale con disposizioni di contenuto anche diverso, al fine di coprire il vuoto normativo che altrimenti si creerebbe con la cessazione della prima fase di applicazione della riforma. Pertanto non e' costituzionalmente illegittimo l'art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1971, n. 739, nella parte in cui fissa a settantacinque anni il limite di eta' per far parte delle commissioni tributarie, in quanto esso e' stato emanato in attuazione di una delega che prevedeva l'emissione di piu' decreti delegati (delega rinnovata con varie leggi di proroga), la quale consentiva che fossero prodotte norme integrative, quale appunto quella in discussione che ha modificato una disposizione transitoria dettata per la prima attuazione della nuova normativa. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo succitato, proposta sull'assunto che esso contrasti con la delega concessa al Governo dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, sotto il profilo che questa era gia' stata utilizzata disponendosi - con l'art. 45, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 736 - che il limite di eta' per far parte delle commissioni tributarie fosse di settantotto anni, per cui non poteva essere nuovamente utilizzata per fissare un limite diverso).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
co. 1
Altri parametri e norme interposte