Sentenza 156/1985 (ECLI:IT:COST:1985:156)
Massima numero 10926
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 156/85 C. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RIFORMA - LEGGE DI DELEGAZIONE - INTERVENTI INTEGRATIVI E CORRETTIVI DEL LEGISLATORE DELEGATO - ASSERITA MANCANZA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 156/85 C. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - RIFORMA - LEGGE DI DELEGAZIONE - INTERVENTI INTEGRATIVI E CORRETTIVI DEL LEGISLATORE DELEGATO - ASSERITA MANCANZA DI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma tributaria, nell'autorizzare la emanazione di uno o piu' provvedimenti delegati, ha espressamente stabilito che tali provvedimenti devono attenersi ai principi ed ai criteri direttivi determinati dalla stessa legge di delegazione. Tale articolo pertanto non contrasta con l'art. 76 Cost., nella parte in cui ammette interventi integrativi e correttivi ad opera del legislatore delegato senza specificare i principi ed i criteri direttivi da osservare in detti interventi. (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale richiamato - della questione di legittimita' dell'articolo succitato, sollevata sotto il profilo che esso violi il principio della necessaria conformita' delle leggi delegate alle finalita' delle rispettive leggi di delegazione).
L'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma tributaria, nell'autorizzare la emanazione di uno o piu' provvedimenti delegati, ha espressamente stabilito che tali provvedimenti devono attenersi ai principi ed ai criteri direttivi determinati dalla stessa legge di delegazione. Tale articolo pertanto non contrasta con l'art. 76 Cost., nella parte in cui ammette interventi integrativi e correttivi ad opera del legislatore delegato senza specificare i principi ed i criteri direttivi da osservare in detti interventi. (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale richiamato - della questione di legittimita' dell'articolo succitato, sollevata sotto il profilo che esso violi il principio della necessaria conformita' delle leggi delegate alle finalita' delle rispettive leggi di delegazione).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte