Sentenza 156/1985 (ECLI:IT:COST:1985:156)
Massima numero 10927
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 156/85 D. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - FISSAZIONE DI LIMITE D'ETA' A SETTANTACINQUE, ANZICHE' A SETTANTOTTO ANNI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL'INTANGIBILITA' DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE E DELL'INDIPENDENZA DEI MAGISTRATI SPECIALI - FUNZIONE DELL'ORGANO GIURISDIZIONALE - E' GARANTITA A TUTELA DEI DIRITTI ED INTERESSI DEI CITTADINI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 156/85 D. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - FISSAZIONE DI LIMITE D'ETA' A SETTANTACINQUE, ANZICHE' A SETTANTOTTO ANNI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL'INTANGIBILITA' DEL GIUDICE NATURALE PRECOSTITUITO PER LEGGE E DELL'INDIPENDENZA DEI MAGISTRATI SPECIALI - FUNZIONE DELL'ORGANO GIURISDIZIONALE - E' GARANTITA A TUTELA DEI DIRITTI ED INTERESSI DEI CITTADINI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli artt. 25, comma primo, e 108, comma secondo, Cost. non garantiscono la permanenza delle persone fisiche in un determinato organo giurisdizionale, ma la certezza del cittadino di veder tutelati i propri interessi da un organo gia' preventivamente stabilito dall'ordinamento e indipendente da ogni influenza esterna. Pertanto, non possono ritenersi violati dall'art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui fissa a settantacinque anni il limite di eta' per far parte delle commissioni tributarie. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - della questione di legittimita' della detta disposizione, sollevata sotto il profilo che, fissando il limite d'eta' a settantacinque, anziche' a settantotto anni si verrebbe a determinare in sostanza la cessazione dalle funzioni dei componenti piu' anziani della commissione tributaria centrale).
Gli artt. 25, comma primo, e 108, comma secondo, Cost. non garantiscono la permanenza delle persone fisiche in un determinato organo giurisdizionale, ma la certezza del cittadino di veder tutelati i propri interessi da un organo gia' preventivamente stabilito dall'ordinamento e indipendente da ogni influenza esterna. Pertanto, non possono ritenersi violati dall'art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui fissa a settantacinque anni il limite di eta' per far parte delle commissioni tributarie. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri costituzionali richiamati - della questione di legittimita' della detta disposizione, sollevata sotto il profilo che, fissando il limite d'eta' a settantacinque, anziche' a settantotto anni si verrebbe a determinare in sostanza la cessazione dalle funzioni dei componenti piu' anziani della commissione tributaria centrale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Costituzione
art. 108
co. 2
Altri parametri e norme interposte