Sentenza 156/1985 (ECLI:IT:COST:1985:156)
Massima numero 10928
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 156/85 E. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - FISSAZIONE DI UN NUOVO LIMITE DI ETA' - PROVVEDIMENTO ADOTTATO CON PARERE CONTRARIO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI STABILITI DALLA LEGGE DI DELEGA - PARERE NON VINCOLANTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA DIVERSA DETERMINAZIONE DEL LEGISLATORE DELEGATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 156/85 E. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - COMPONENTI - FISSAZIONE DI UN NUOVO LIMITE DI ETA' - PROVVEDIMENTO ADOTTATO CON PARERE CONTRARIO DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI STABILITI DALLA LEGGE DI DELEGA - PARERE NON VINCOLANTE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE - OMESSA MOTIVAZIONE SULLA DIVERSA DETERMINAZIONE DEL LEGISLATORE DELEGATO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il fatto che il legislatore delegato si discosti, nella emanazione del decreto, senza peraltro darne ragione, dal parere della commissione parlamentare che la legge di delega gli impone di richiedere, non puo' costituire motivo di illegittimita' costituzionale ove si tratti di parere non vincolante. Pertanto, non contrasta con l'art. 76 Cost., l'art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui fissa a settantacinque anni il limite di eta' per essere componenti delle commissioni tributarie, malgrado il parere contrario dell'apposita commissione parlamentare, preventivamente richiesto dal Governo cosi' come prescriveva il provvedimento legislativo di delegazione, non essendo tale parere vincolante e non dovendosi di conseguenza dare motivazione della ragione per la quale non si e' ritenuto di seguirlo. (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale invocato - della questione di legittimita' di detta disposizione, sollevata in base all'assunto che essa avrebbe violato, senza adeguata motivazione, i principi e i criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante con l'art. 17, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non attenendosi nella fissazione del termine di eta' dei componenti delle commissioni tributarie al prescritto parere della commissione parlamentare competente in materia).
Il fatto che il legislatore delegato si discosti, nella emanazione del decreto, senza peraltro darne ragione, dal parere della commissione parlamentare che la legge di delega gli impone di richiedere, non puo' costituire motivo di illegittimita' costituzionale ove si tratti di parere non vincolante. Pertanto, non contrasta con l'art. 76 Cost., l'art. 27 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, nella parte in cui fissa a settantacinque anni il limite di eta' per essere componenti delle commissioni tributarie, malgrado il parere contrario dell'apposita commissione parlamentare, preventivamente richiesto dal Governo cosi' come prescriveva il provvedimento legislativo di delegazione, non essendo tale parere vincolante e non dovendosi di conseguenza dare motivazione della ragione per la quale non si e' ritenuto di seguirlo. (Non fondatezza - in riferimento al parametro costituzionale invocato - della questione di legittimita' di detta disposizione, sollevata in base all'assunto che essa avrebbe violato, senza adeguata motivazione, i principi e i criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante con l'art. 17, primo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, non attenendosi nella fissazione del termine di eta' dei componenti delle commissioni tributarie al prescritto parere della commissione parlamentare competente in materia).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte