Sentenza 157/1985 (ECLI:IT:COST:1985:157)
Massima numero 10929
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10930
Titolo
SENT. 157/85 A. REATI MILITARI - SUPERIORE CHE CONCORRA CON INFERIORE IN UN REATO PUNITO CON PENA DETENTIVA - PENA ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DEL GRADO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEL CONCORRENTE PURE RIVESTITO DI GRADO E NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI IMPIEGATI - GIUSTIFICAZIONE RAZIONALE DELLA DIVERSITA' DI DISCIPLINA - SITUAZIONE NON PARAGONABILE CON LA STRUTTURA GERARCHICA DEGLI IMPIEGATI CIVILI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 157/85 A. REATI MILITARI - SUPERIORE CHE CONCORRA CON INFERIORE IN UN REATO PUNITO CON PENA DETENTIVA - PENA ACCESSORIA DELLA RIMOZIONE DEL GRADO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI RIGUARDI DEL CONCORRENTE PURE RIVESTITO DI GRADO E NEI CONFRONTI DEI PUBBLICI IMPIEGATI - GIUSTIFICAZIONE RAZIONALE DELLA DIVERSITA' DI DISCIPLINA - SITUAZIONE NON PARAGONABILE CON LA STRUTTURA GERARCHICA DEGLI IMPIEGATI CIVILI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 58 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui prevede la rimozione del grado nei confronti del superiore che concorra con inferiore in un reato militare punito con pena detentiva - pur lasciando perplessi per la rigorosa automaticita' della misura, che impedisce qualsiasi valutazione del giudice in ordine alla entita' del fatto e del concorso, per cui si appalesa opportuno un intervento legislativo (non potendo la Corte emettere sul punto decisioni autoapplicative contenenti previsioni diversificate o alternative) - non e' privo di razionalita', in quanto l'applicabilita' della sanzione accessoria solo al superiore gerarchico si ricollega alla responsabilita' che egli assume nella funzione di comando rispetto ai sottordinati, situazione questa di grande delicatezza nel contesto dell'ordinamento militare, per nulla paragonabile a quella esistente nell'ambito della gerarchia degli impieghi civili, con la conseguenza che la differenza di disciplina ha una sua valida giustificazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della detta disposizione, sollevata in quanto la rimozione non e' prevista pure per l'inferiore, ove sia anch'egli graduato, ne' la legge penale comune prevede un trattamento punitivo cosi' rigoroso per i pubblici impiegati concorrenti in reati non infamanti).
L'art. 58 cod. pen. mil. pace, nella parte in cui prevede la rimozione del grado nei confronti del superiore che concorra con inferiore in un reato militare punito con pena detentiva - pur lasciando perplessi per la rigorosa automaticita' della misura, che impedisce qualsiasi valutazione del giudice in ordine alla entita' del fatto e del concorso, per cui si appalesa opportuno un intervento legislativo (non potendo la Corte emettere sul punto decisioni autoapplicative contenenti previsioni diversificate o alternative) - non e' privo di razionalita', in quanto l'applicabilita' della sanzione accessoria solo al superiore gerarchico si ricollega alla responsabilita' che egli assume nella funzione di comando rispetto ai sottordinati, situazione questa di grande delicatezza nel contesto dell'ordinamento militare, per nulla paragonabile a quella esistente nell'ambito della gerarchia degli impieghi civili, con la conseguenza che la differenza di disciplina ha una sua valida giustificazione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale della detta disposizione, sollevata in quanto la rimozione non e' prevista pure per l'inferiore, ove sia anch'egli graduato, ne' la legge penale comune prevede un trattamento punitivo cosi' rigoroso per i pubblici impiegati concorrenti in reati non infamanti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte