Sentenza 158/1985 (ECLI:IT:COST:1985:158)
Massima numero 10931
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  06/05/1985;  Decisione del  06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10932  10933  10934  10935


Titolo
SENT. 158/85 A. ISTRUZIONE PUBBLICA - DOCENTE UNIVERSITARIO - NOMINA AD ELEVATE CARICHE AMMINISTRATIVE, POLITICHE O GIORNALISTICHE - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA D'UFFICIO - NOMINA A PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - ASPETTATIVA D'UFFICIO - ASSUNTA INDETERMINATEZZA DEI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE DI DELEGA E DIFFORMITA' DELLA LEGGE DELEGATA RISPETTO A QUELLA DELEGANTE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la legge di delega deve contenere, oltre i limiti di durata e la definizione degli oggetti, l'enunciazione dei principi e criteri direttivi, in guisa che siano date al legislatore delegato direttive vincolanti, ragionevolmente limitatrici della sua discrezionalita', mentre al legislatore delegato e' demandata la realizzazione, secondo modalita' tecniche prestabilite, delle esigenze, delle finalita' e degli interessi considerati dal legislatore delegante. A tali prescrizioni si e' attenuta la legge 21 febbraio 1980, n. 28, di delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria, indicando al legislatore delegato, con sufficiente approssimazione e nei giusti limiti, quelle situazioni determinatrici di incompatibilita' per l'eventuale, contemporaneo svolgimento dell'ufficio pubblico e dell'attivita' di docenza universitaria ed in concreto, individuandole, tra le altre, nelle "elevate cariche politiche, amministrative e giornalistiche". E la legge delegata ha attuato le direttive ed i criteri della legge di delega allorche' ha compreso quella di Presidente del Consiglio regionale tra le cariche elevate, considerando che l'elevatezza della carica non deve essere valutata soltanto in relazione all'impegno di tempo che essa richiede per l'espletamento delle relative funzioni, ma anche in considerazione della posizione che essa conferisce e per la situazione di prestigio, di imparzialita' e di indipendenza che esige il corretto svolgimento dell'incarico. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 76 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, lett. d, della legge n. 28 del 1980 e 13, primo comma, n. 7, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il primo dei quali prevede il collocamento in aspettativa di ufficio del docente universitario, tra l'altro, nominato ad "elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche", mentre il secondo prevede il collocamento in aspettativa, d'ufficio, per la durata della carica, del docente, tra l'altro, nominato Presidente del Consiglio regionale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte