Sentenza 158/1985 (ECLI:IT:COST:1985:158)
Massima numero 10932
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 158/85 B. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - CONTENUTO - FUNZIONE - DISCREZIONALITA' NELL'ESERCIZIO DELLA DELEGA - LIMITI - AMBITO DEL SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 158/85 B. DELEGAZIONE LEGISLATIVA - PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI - CONTENUTO - FUNZIONE - DISCREZIONALITA' NELL'ESERCIZIO DELLA DELEGA - LIMITI - AMBITO DEL SINDACATO DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
Le direttive, i principi ed i criteri che la legge di delega deve contenere ai sensi dell'art. 76 Cost., servono, da un lato, a circoscrivere il campo della delegazione, si' da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalita' che l'hanno determinata, ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilita' di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare. In particolare, la norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalita', inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attivita' normativa del legislatore delegato. E il controllo riservato alla Corte costituzionale riguarda le difformita' della norma delegata rispetto a quella delegante e non le scelte del legislatore che investono il merito della legge delegata.
Le direttive, i principi ed i criteri che la legge di delega deve contenere ai sensi dell'art. 76 Cost., servono, da un lato, a circoscrivere il campo della delegazione, si' da evitare che essa venga esercitata in modo divergente dalle finalita' che l'hanno determinata, ma, dall'altro, devono consentire al potere delegato la possibilita' di valutare le particolari situazioni giuridiche da regolamentare. In particolare, la norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalita', inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attivita' normativa del legislatore delegato. E il controllo riservato alla Corte costituzionale riguarda le difformita' della norma delegata rispetto a quella delegante e non le scelte del legislatore che investono il merito della legge delegata.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte