Sentenza 158/1985 (ECLI:IT:COST:1985:158)
Massima numero 10933
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  06/05/1985;  Decisione del  06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10931  10932  10934  10935


Titolo
SENT. 158/85 C. ISTRUZIONE PUBBLICA - DOCENTE UNIVERSITARIO - NOMINA AD ELEVATE CARICHE AMMINISTRATIVE, POLITICHE O GIORNALISTICHE - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA D'UFFICIO - NOMINA A PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - INCOMPATIBILITA' CON L'ATTIVITA' DI DOCENTE UNIVERSITARIO - ASSERITA LIMITAZIONE E DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER L'ACCESSO ALLE CARICHE PUBBLICHE CHE RICHIEDONO LA QUASI TOTALE DISPONIBILITA' LAVORATIVA DI COLORO CHE LE RICOPRONO - INDIVIDUAZIONE - DISCREZIONALITA' LEGISLATIVA - DIVERSITA' DI TRATTAMENTO FATTO AI DOCENTI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI DIPENDENTI PUBBLICI - RAZIONALITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Va ribadito che l'art. 1 Cost. afferma solo il principio ispiratore della tutela del lavoro e non vuole determinare i modi e le forme di questa tutela, e il successivo art. 4 mette solo in risalto l'importanza sociale del diritto al lavoro: mentre per quanto concerne l'art. 51 va chiarito che la norma riguarda indubbiamente i rapporti politici in senso ampio, per cui comprende non solo l'elezione a membro dei due rami del Parlamento ma anche l'elezione agli organi elettivi previsti nel nostro ordinamento, regionali, provinciali o locali, tutti rilevanti per attuare gli interessi generali, onde rimanga assicurato il pieno svolgimento della vita democratica del Paese. Lo stesso articolo, pur affermando l'uguaglianza di tutti i cittadini nell'esercizio dell'elettorato passivo, riconosce pero' al legislatore ordinario il potere di disciplinare in modo diverso situazioni che ritiene abbiano carattere di particolarita', purche' la diversita' di trattamento sia razionale e risultino prese in considerazione intere categorie di cittadini e non dei singoli. Di conseguenza, e' da escludere che sia costituzionalmente illegittima, per violazione dei precetti suindicati, la disciplina apprestata dal legislatore per l'intera categoria dei docenti universitari, nella parte in cui prevede il collocamento in aspettativa d'ufficio del docente eletto alla carica di Presidente del Consiglio regionale, perche' cio' non comprime il suo diritto di elettorato passivo ne' coarta la sua volonta', e trova adeguata e razionale giustificazione proprio nella ratio della riforma dell'ordinamento universitario e negli obiettivi che con essa si e' inteso raggiungere gravando l'attivita' del docente con compiti nuovi e complessi, da risultare incompatibili con quelli altrettanto onerosi cui e' tenuto il Presidente del Consiglio regionale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 1, 4 e 51 Cost. - degli artt. 4, lett. d, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e 13, primo comma, n. 7, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il primo dei quali prevede il collocamento in aspettativa di ufficio del docente universitario, tra l'altro, nominato ad "elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche", mentre il secondo, in attuazione sul punto della delega legislativa, prevede il collocamento in aspettativa, d'ufficio, per la durata della carica, del docente, tra l'altro, nominato Presidente del Consiglio regionale). - v., sugli artt. 1, 4 e 51 Cost., S. nn. 194/1976; 16/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte