Sentenza 158/1985 (ECLI:IT:COST:1985:158)
Massima numero 10934
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 158/85 D. UFFICI PUBBLICI - CARICHE ELETTIVE - ACCESSO DEI CITTADINI IN CONDIZIONI DI EGUAGLIANZA - GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE E DEL MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO - ESERCIZIO DELL'ELETTORATO PASSIVO - SITUAZIONI DISCIPLINABILI CON MODALITA' E CONDIZIONI DIFFERENZIATE - RINVIO ALLA LEGGE ORDINARIA - CONTENUTO - LIMITI.
SENT. 158/85 D. UFFICI PUBBLICI - CARICHE ELETTIVE - ACCESSO DEI CITTADINI IN CONDIZIONI DI EGUAGLIANZA - GARANZIA DELLO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE E DEL MANTENIMENTO DEL POSTO DI LAVORO - ESERCIZIO DELL'ELETTORATO PASSIVO - SITUAZIONI DISCIPLINABILI CON MODALITA' E CONDIZIONI DIFFERENZIATE - RINVIO ALLA LEGGE ORDINARIA - CONTENUTO - LIMITI.
Testo
I precetti di cui all'art. 51 Cost., in relazione all'art. 3, riconoscono ai cittadini chiamati a ricoprire cariche pubbliche, in parita' ed in eguaglianza per tutti, la disponibilita' del tempo necessario all'adempimento dei compiti propri di tali uffici, e nel contempo il diritto di conservare il posto di lavoro che va inteso come diritto a mantenere il rapporto di lavoro o di impiego e non come diritto all'effettivo esercizio delle funzioni. Lo stesso art. 51, pur affermando l'eguaglianza di tutti i cittadini all'esercizio dell'elettorato passivo, contiene anche un rinvio alla legge ordinaria; riconosce, cioe', al legislatore ordinario la facolta' di disciplinare in concreto l'esercizio dei diritti garantiti; di fissare, cioe', le relative modalita', a condizione, pero', che non risultino menomati i diritti riconosciuti e sempreche' la diversita' di trattamento di situazioni ritenute particolari si ispiri a criteri di razionalita' e siano prese in considerazione intere categorie e non singoli cittadini. - S. nn. 194/1976; 16/1980.
I precetti di cui all'art. 51 Cost., in relazione all'art. 3, riconoscono ai cittadini chiamati a ricoprire cariche pubbliche, in parita' ed in eguaglianza per tutti, la disponibilita' del tempo necessario all'adempimento dei compiti propri di tali uffici, e nel contempo il diritto di conservare il posto di lavoro che va inteso come diritto a mantenere il rapporto di lavoro o di impiego e non come diritto all'effettivo esercizio delle funzioni. Lo stesso art. 51, pur affermando l'eguaglianza di tutti i cittadini all'esercizio dell'elettorato passivo, contiene anche un rinvio alla legge ordinaria; riconosce, cioe', al legislatore ordinario la facolta' di disciplinare in concreto l'esercizio dei diritti garantiti; di fissare, cioe', le relative modalita', a condizione, pero', che non risultino menomati i diritti riconosciuti e sempreche' la diversita' di trattamento di situazioni ritenute particolari si ispiri a criteri di razionalita' e siano prese in considerazione intere categorie e non singoli cittadini. - S. nn. 194/1976; 16/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte