Sentenza 158/1985 (ECLI:IT:COST:1985:158)
Massima numero 10935
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  06/05/1985;  Decisione del  06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10931  10932  10933  10934


Titolo
SENT. 158/85 E. ISTRUZIONE PUBBLICA - DOCENTE UNIVERSITARIO - NOMINA AD ELEVATE CARICHE AMMINISTRATIVE, POLITICHE O GIORNALISTICHE - COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA D'UFFICIO - NOMINA A PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE - INCOMPATIBILITA' CON L'ATTIVITA' DI DOCENTE UNIVERSITARIO - ASSUNTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI PUBBLICI E NELL'AMBITO DELLE CATEGORIE DEI PROFESSORI UNIVERSITARI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Va riaffermato che il legislatore ordinario, nel disciplinare le modalita' di esercizio dei diritti individuali preveduti dall'art. 51, terzo comma, Cost., puo' emanare norme che si adattino alla possibile diversita' delle situazioni considerate, cioe' ha il potere di apprezzare se per talune categorie di dipendenti pubblici ricorrano situazioni particolari che rendano opportuno disporre per esse un trattamento speciale o differenziato che tenga conto della effettiva possibilita' di esercitare i relativi compiti contemporaneamente all'espletamento di attivita' in altri uffici pubblici o in altre cariche pubbliche. Pertanto, non puo' ritenersi costituzionalmente illegittimo - per contrasto con il principio di eguaglianza - il trattamento ora previsto per i professori universitari (ossia il collocamento in aspettativa di ufficio), rispetto agli altri impiegati pubblici (collocamento in aspettativa a domanda), dal legislatore ordinario nell'esercizio del potere discrezionale a lui attribuito, in quanto esso trova adeguata e razionale giustificazione nella situazione diversa del professore rispetto a quella degli altri dipendenti pubblici, che si e' venuta a creare a seguito della riforma della docenza universitaria ad opera della legge 21 febbraio 1980, n. 28, per effetto dei nuovi, e piu' gravosi compiti che gli sono stati affidati, sicche' egli non ha piu' il tempo libero sufficiente per svolgere contemporaneamente anche l'attivita' in uffici o cariche pubbliche, specie se elevate ed impegnative come quella di Presidente del Consiglio regionale, ben piu' gravosa di quella di consigliere regionale e diversa per il rango, l'importanza, l'imparzialita' e l'autonomia assoluta che richiede. Ne' e' ravvisabile disparita' di trattamento tra i professori universitari e gli incaricati perche', mentre per quelli stabilizzati sussistono le stesse incompatibilita' ad essi estese dall'art. 118 della succitata legge n. 28 del 1980, per i non stabilizzati la diversa disciplina trova razionale giustificazione nella situazione del tutto precaria in cui essi si trovano. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 4, lett. d, della legge n. 28 del 1980 e 13, primo comma, n. 7, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, il primo dei quali prevede il collocamento in aspettativa di ufficio del docente universitario, tra l'altro, nominato ad "elevate cariche amministrative, politiche o giornalistiche", mentre il secondo, in attuazione sul punto della delega legislativa, prevede il collocamento in aspettativa, d'ufficio, per la durata della carica, del docente, tra l'altro, nominato Presidente del Consiglio regionale). - S. n. 6/1960.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte