Sentenza 159/1985 (ECLI:IT:COST:1985:159)
Massima numero 10936
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  06/05/1985;  Decisione del  06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10937  10938  10939  10940  10941  10942  10943  10944


Titolo
SENT. 159/85 A. TRIBUTI IN GENERE - SOVRAIMPOSTA COMUNALE SUI FABBRICATI (SOCOF) - DELIBERA DEI COMUNI ISTITUTIVA DEL TRIBUTO - NATURA GIURIDICA - ATTO AMMINISTRATIVO GENERALE - IMPUGNATIVA - COMPETENZA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - FONDAMENTO NELLA COSTITUZIONE E NELLA LEGISLAZIONE CONCERNENTE IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

Testo
Riguardo alle controversie concernenti solo la legittimita' del provvedimento istitutivo del tributo, la giurisdizione di annullamento del giudice amministrativo trae fondamento dal testo stesso della Costituzione e non puo' ritenersi intaccata dai distinti ed autonomi poteri di cognizione attribuiti agli organi del contenzioso tributario; il che trova conferma nell'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, come sostituito dall'art. 7 del d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, il quale dispone che "gli atti generali, se ritenuti illegittimi, sono disapplicati dalla commissione (tributaria) in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente". Pertanto, la delibera dei Comuni istitutiva della sovraimposta sui fabbricati (SOCOF), avendo natura giuridica di atto amministrativo generale, ben puo' essere impugnata dinanzi al TAR per vizi di legittimita'.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte