Sentenza 2/2021 (ECLI:IT:COST:2021:2)
Massima numero 43171
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  17/11/2020;  Decisione del  17/11/2020
Deposito del 13/01/2021; Pubblicazione in G. U. 20/01/2021
Massime associate alla pronuncia:  43163  43164  43165  43166  43167  43168  43169  43170  43172  43173  43174  43175  43176  43177  43178  43179  43180  43181  43182  43183  43184  43185  43186  43187  43188


Titolo
Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Toscana - Interventi in zone sismiche - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione e relativi adempimenti - Termini e ambito di applicazione - Violazione dei principi fondamentali in materia di protezione civile e di governo del territorio - Illegittimità costituzionale.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 37, comma 1, della legge reg. Toscana n. 69 del 2019, limitatamente ai commi 3 e 4 dell'art. 168 della legge reg. Toscana n. 65 del 2014, come da esso riformulato, che rispettivamente dettano nome in materia di autorizzazione relativa a interventi in zone sismiche e dei relativi adempimenti. La mancata previsione - da parte della disposizione nella sua versione impugnata, antecedente alla modifica apportata dalla legge reg. Toscana n. 51 del 2020 - di un termine differenziato, e più breve di quello ordinario, per gli interventi finalizzati all'installazione di reti di comunicazioni elettronica a banda larga (considerati strategici dal legislatore statale) contrasta con una disposizione statale - il comma 2 dell'art. 94 t.u. edilizia - costituente parte integrante del principio fondamentale della necessaria autorizzazione preventiva per gli interventi rilevanti in zona sismica, di cui al comma 1 dello stesso art. 94. Quanto al comma 4 impugnato, l'esclusivo riferimento ai mutamenti sostanziali concernenti le «strutture portanti» degli edifici non risulta conforme ai criteri, assai più articolati e complessi, indicati dall'art. 94-bis, comma 1, t.u. edilizia per distinguere tra interventi «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza». Anche le linee guida ministeriali nel frattempo adottate confermano che il criterio adottato dal legislatore statale non è semplicemente quello dell'attinenza della variazione progettuale alle sole strutture portanti dell'opera, bensì quello dell'incidenza su una molteplicità di ulteriori parametri rilevanti ai fini della tutela dell'incolumità pubblica in caso di eventi sismici. (Precedente citato: sentenza n. 264 del 2019).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  22/11/2019  n. 69  art. 37  co. 1

legge della Regione Toscana  10/11/2014  n. 65  art. 168  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  06/06/2001  n. 380  art. 94