Sentenza 159/1985 (ECLI:IT:COST:1985:159)
Massima numero 10937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  06/05/1985;  Decisione del  06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10936  10938  10939  10940  10941  10942  10943  10944


Titolo
SENT. 159/85 B. TRIBUTI IN GENERE - SOVRAIMPOSTA COMUNALE SUI FABBRICATI (SOCOF) - MODALITA' APPLICATIVE DEL TRIBUTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' RISPETTO ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando non risulti pregiudiziale rispetto alla definizione della causa di merito, in quanto nell'ordinanza di rinvio non e' detto, ne' si riesce a scorgere, come le disposizioni censurate possano trovare applicazione nel giudizio dal quale essa trae origine. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, quinto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in l. 26 aprile 1983, n. 131 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. - poiche', nella specie, l'esito della controversia, concernente l'applicazione della sovraimposta comunale sui fabbricati, non potrebbe in alcun senso dipendere dall'eventuale accoglimento della censura, che si riferisce esclusivamente alla detraibilita' dell'onere scontato con il versamento della SOCOF in sede di altre imposizioni fiscali).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte