Sentenza 159/1985 (ECLI:IT:COST:1985:159)
Massima numero 10938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 159/85 C. TRIBUTI IN GENERE - SOVRAIMPOSTA COMUNALE SUI FABBRICATI (SOCOF) - DERIVAZIONE DEL REDDITO DA UNO O PIU' FABBRICATI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - ININFLUENZA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 159/85 C. TRIBUTI IN GENERE - SOVRAIMPOSTA COMUNALE SUI FABBRICATI (SOCOF) - DERIVAZIONE DEL REDDITO DA UNO O PIU' FABBRICATI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - ININFLUENZA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando la pronuncia della Corte, di accoglimento o di rigetto, risulti comunque ininfluente nel giudizio di merito dal quale essa trae origine. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. - dell'art. 20, sesto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, poiche' nell'ordinanza di rinvio non e' spiegato se i ricorrenti nel giudizio "a quo", i quali agiscono per ottenere l'annullamento della delibera istitutiva della sovraimposta comunale sui fabbricati, derivino il proprio reddito dal possesso di uno solo o di piu' fabbricati, e nell'un caso o nell'altro gli stessi non hanno interesse alla rimozione di una norma posta per alleviare la denunciata imposizione fiscale).
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando la pronuncia della Corte, di accoglimento o di rigetto, risulti comunque ininfluente nel giudizio di merito dal quale essa trae origine. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. - dell'art. 20, sesto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, poiche' nell'ordinanza di rinvio non e' spiegato se i ricorrenti nel giudizio "a quo", i quali agiscono per ottenere l'annullamento della delibera istitutiva della sovraimposta comunale sui fabbricati, derivino il proprio reddito dal possesso di uno solo o di piu' fabbricati, e nell'un caso o nell'altro gli stessi non hanno interesse alla rimozione di una norma posta per alleviare la denunciata imposizione fiscale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte