Sentenza 159/1985 (ECLI:IT:COST:1985:159)
Massima numero 10938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  06/05/1985;  Decisione del  06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10936  10937  10939  10940  10941  10942  10943  10944


Titolo
SENT. 159/85 C. TRIBUTI IN GENERE - SOVRAIMPOSTA COMUNALE SUI FABBRICATI (SOCOF) - DERIVAZIONE DEL REDDITO DA UNO O PIU' FABBRICATI - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - ININFLUENZA DELLA PRONUNCIA DELLA CORTE NEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando la pronuncia della Corte, di accoglimento o di rigetto, risulti comunque ininfluente nel giudizio di merito dal quale essa trae origine. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. - dell'art. 20, sesto comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, poiche' nell'ordinanza di rinvio non e' spiegato se i ricorrenti nel giudizio "a quo", i quali agiscono per ottenere l'annullamento della delibera istitutiva della sovraimposta comunale sui fabbricati, derivino il proprio reddito dal possesso di uno solo o di piu' fabbricati, e nell'un caso o nell'altro gli stessi non hanno interesse alla rimozione di una norma posta per alleviare la denunciata imposizione fiscale).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte