Sentenza 159/1985 (ECLI:IT:COST:1985:159)
Massima numero 10939
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA  - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del  06/05/1985;  Decisione del  06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10936  10937  10938  10940  10941  10942  10943  10944


Titolo
SENT. 159/85 D. TRIBUTI IN GENERE - SOVRAIMPOSTA COMUNALE SUI FABBRICATI (SOCOF) - FISSAZIONE DELL'ALIQUOTA DEL TRIBUTO DA PARTE DEL COMUNE NELLA MISURA DELL'8% - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA E DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - ININFLUENZA DELLA RICHIESTA DECLARATORIA D'INCOSTITUZIONALITA' SULLA DECISIONE DELLA CAUSA DI MERITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale allorche' e' da escludere che la richiesta declaratoria d'incostituzionalita' delle disposizioni denunciate possa influire sulla decisione della causa di merito. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 20, decimo e undicesimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131 - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. -, concernente l'irrazionalita' delle discriminazioni derivanti dall'applicazione della sovraimposta sui fabbricati quando l'aliquota del tributo sia fissata dal Comune nella misura dell'8%, poiche', nella specie, la delibera impugnata dinanzi al giudice "a quo" istituisce la SOCOF con un'aliquota non dell'8% bensi' del 20%).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte