Sentenza 159/1985 (ECLI:IT:COST:1985:159)
Massima numero 10940
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente ELIA - Redattore LA PERGOLA
Udienza Pubblica del
06/05/1985; Decisione del
06/05/1985
Deposito del 23/05/1985; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 159/85 E. TRIBUTI IN GENERE - SOVRAIMPOSTA COMUNALE SUI FABBRICATI (SOCOF) - MODALITA' APPLICATIVE DEL TRIBUTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' RISPETTO ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 159/85 E. TRIBUTI IN GENERE - SOVRAIMPOSTA COMUNALE SUI FABBRICATI (SOCOF) - MODALITA' APPLICATIVE DEL TRIBUTO - ASSUNTA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI EGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - DIFETTO DI PREGIUDIZIALITA' RISPETTO ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando non risulti pregiudiziale rispetto alla definizione della causa di merito, in quanto nell'ordinanza di rinvio non e' detto, ne' si riesce a scorgere, come le disposizioni censurate possano trovare applicazione nel giudizio dal quale essa trae origine. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, quinto, sesto e settimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131 - sollevata in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost. - poiche', nella specie, l'esito della controversia, concernente l'applicazione della sovraimposta comunale sui fabbricati, non potrebbe in alcun senso dipendere dall'eventuale accoglimento della censura, che non coinvolge direttamente la norma impositiva della SOCOF, ma afferisce sotto piu' versi alle modalita' applicative del tributo).
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale quando non risulti pregiudiziale rispetto alla definizione della causa di merito, in quanto nell'ordinanza di rinvio non e' detto, ne' si riesce a scorgere, come le disposizioni censurate possano trovare applicazione nel giudizio dal quale essa trae origine. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 22, quinto, sesto e settimo comma, del d.l. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131 - sollevata in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost. - poiche', nella specie, l'esito della controversia, concernente l'applicazione della sovraimposta comunale sui fabbricati, non potrebbe in alcun senso dipendere dall'eventuale accoglimento della censura, che non coinvolge direttamente la norma impositiva della SOCOF, ma afferisce sotto piu' versi alle modalita' applicative del tributo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte